Statuto regionale

STATUTO DEL PARTITO DEMOCRATICO DEL FRIULI VENEZIA
(Approvato dall’Assemblea regionale il 28.02.2010)

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TITOLO I
PRINCIPI E SOGGETTI
CAPO I – PRINCIPI
Art. 1 (Principi generali)
Art. 2 CAPO II – SOGGETTI
Art. 3 (Elettrici ed elettori del Partito Democratico)
Art. 4 (Iscritte ed iscritti al Partito Democratico)
(Anagrafe degli iscritti e Albo degli elettori)
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO
CAPO I – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
Art. 5 (Livelli territoriali del Partito Democratico)
Art. 6 (L’Unione regionale)
Art. 7 (L’Unione provinciale)
Art. 8 (L’Unione comunale dei Circoli)
Art. 9 (Il Circolo)
Art. 10 (Costituzione dei Circoli)
CAPO II – GLI ORGANI DEL PARTITO DEMOCRATICO
Art. 11 (Principi)
Sezione I
L’Unione regionale
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
(Organi dell’Unione regionale)
(Il Segretario regionale)
(Elezione del Segretario regionale)
(L’Assemblea regionale)
(Poteri dell’Assemblea regionale)
(La Direzione regionale)
(La Segreteria regionale)
(Il Tesoriere regionale)
(La Commissione regionale di garanzia)
Sezione II
L’Unione provinciale
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
(Organi dell’Unione provinciale)
(Il Segretario provinciale)
(L’Assemblea provinciale)
(La Direzione provinciale)
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
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Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
(La Segreteria provinciale)
(I Coordinamenti territoriali)
(La Commissione provinciale di garanzia)
(Il Tesoriere provinciale)
Sezione III
L’Unione comunale dei Circoli
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
(Organi dell’Unione comunale)
(Il Segretario comunale)
(L’Assemblea comunale)
(La Segreteria comunale)
(Il Tesoriere comunale)
Sezione IV
Il Circolo
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
(Organi del Circolo)
(L’Assemblea degli iscritti)
(Il Segretario del Circolo)
(Il Coordinamento del Circolo)
(Il Tesoriere)
TITOLO III
LE CARICHE ISTITUZIONALI
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
(Principi)
(Elezioni primarie)
(Candidature alle elezioni primarie)
(Elezioni primarie di coalizione)
TITOLO IV
INCANDIDABILITA’ E INCOMPATIBILITA’
Art. 43 (Incadidabilità assoluta)
Art. 44 (Incompatibilità negli incarichi istituzionali)
Art. 45 (Incompatibilità tra incarichi istituzionali e cariche nel Partito Democratico del Friuli
Venezia Giulia)
Art. 46 (Incompatibilità negli organi del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia)
Art. 47 (Disposizioni di rinvio)
TITOLO V
I SOGGETTI E LE ORGANIZZAZIONI DEL PLURALISMO
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
(Organizzazione giovanile)
(Conferenza delle donne democratiche)
(Coordinamento degli sloveni nel Partito Democratico)
(Coordinamento dei cittadini immigrati)
(Valorizzazione delle lingue minoritarie)
(Convenzione regionale)
(Conferenza programmatica regionale)
(Referendum)
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TITOLO VI
ATTIVITA’ E FORMAZIONE POLITICA
Art. 56 (Forum tematici)
Art. 57 (Formazione politica)
Art. 58 (Fondazione del Partito Democratico)
TITOLO VII
GESTIONE FINANZIARIA
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
(Autonomia patrimoniale e gestionale)
(Bilancio)
(Collegio dei revisori)
(Finanziamento)
(Comitato di tesoreria)
TITOLO VIII
ORGANI E PROCEDURE DI GARANZIA
Art. 64 (Composizione della Commissione di garanzia)
Art. 65 (Competenze della Commissione di garanzia)
Art. 66 (Poteri sostitutivi)
TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
(Entrata in vigore e pubblicazione)
(Revisione dello Statuto)
(Unione provinciale di Trieste)
(Prima elezione delle Assemblee provinciali, delle Assemblee Comunali, dei
Coordinamenti dei Circoli)
Art. 71 (Cause di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti e dall’Albo degli elettori)
Art. 72 (Disposizioni transitorie sugli organi del Partito Democratico)
Art. 73 (Disposizioni sull’interpretazione)
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TITOLO I
Principi e soggetti
CAPO I – Principi
Articolo 1
(Principi generali)
1. Il Partito Democratico – Unione regionale del Friuli Venezia Giulia si riconosce nei principi contenuti nello
Statuto nazionale, nel Codice etico e nel Manifesto dei valori.
2. Il Partito Democratico – Unione regionale del Friuli Venezia Giulia persegue e valorizza la specialità
regionale, riconosce e promuove i valori dell’inclusione, dell’interculturalità e del plurilinguismo, favorisce
l’accoglienza e i processi di integrazione politica, economica e culturale fra i cittadini dell’Unione Europea
e in particolare con i Paesi contermini.
2. Il Partito Democratico – Unione regionale del Friuli Venezia Giulia è di seguito indicato con la
denominazione “Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia”.
CAPO II – Soggetti
Articolo 2
(Elettrici ed elettori del Partito Democratico)
1. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le persone
che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti in Italia,
cittadine e cittadini di altri Paesi regolarmente presenti in Italia, anche non iscritti al Partito Democratico
del Friuli Venezia Giulia, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle
elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
2. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia hanno diritto di:
a) partecipare all’elezione diretta del Segretario e dell’ Assemblea nazionale;
b) partecipare all’elezione diretta degli organi del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia nei casi e
nei modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento congressuale;
c) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del Partito Democratico alle cariche
istituzionali nei casi e nei modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento elettorale;
d) avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
e) votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di
consultazione;
f) prendere parte a Forum tematici;
g) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
h) prendere parte alle attività dei circoli senza diritto di voto;
i) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le
norme del presente Statuto.
Articolo 3
(Iscritte ed iscritti al Partito Democratico)
1. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini
dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso
di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, lo Statuto, il Codice etico, e
accettano di essere registrate nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell’Albo pubblico delle
elettrici e degli elettori.
2. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia hanno gli stessi diritti degli elettori.
Hanno inoltre il diritto di:
a) essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a qualsiasi carica istituzionale
elettiva;
b) eleggere gli organi del partito e votare nei referendum riservati agli iscritti;
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c) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti del Partito ai diversi livelli e sottoscrivere le
proposte di candidatura per l’elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
d) sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
e) partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
f) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
g) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito.
3. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia hanno gli stessi doveri degli elettori
e delle elettrici. Hanno inoltre il dovere di:
a) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
b) contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;
c) favorire l’ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli
elettori;
d) rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.
Articolo 4
(Anagrafe degli iscritti e Albo degli elettori)
1. Sono istituiti l’Anagrafe regionale delle iscritte e degli iscritti e l’Albo regionale delle elettrici e degli elettori
del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia. L’Anagrafe regionale e l’Albo regionale sono parte
integrante dei corrispondenti nazionali.
2. L’iscrizione al partito così come la registrazione nell’Albo degli elettori e delle elettrici possono avvenire
anche per via telematica, sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento dal sedicesimo
anno di età. L’iscrizione e la registrazione hanno efficacia fino a quando non venga richiesta la
cancellazione da parte dell’iscritto o dell’elettore, ovvero venga assunto un provvedimento di esclusione
nei loro confronti.
3. Sono esclusi dalla registrazione nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori le persone che siano
iscritte ad altri partiti o formazioni politiche o aderiscano a gruppi assembleari di altri partiti o formazioni
politiche all’interno di organi istituzionali elettivi ove sia costituito il gruppo del Partito Democratico.
Qualora la Commissione regionale di garanzia, su segnalazione del Segretario del Circolo, abbia
cognizione di tale causa ostativa riguardo a persone già registrate, ne decreta la cancellazione.
4. L’istituzione e l’organizzazione dell’Anagrafe degli iscritti e dell’Albo degli elettori sono disciplinate dal
regolamento approvato dell’Assemblea regionale. Anagrafe e Albo sono aggiornati e custoditi a cura dei
circoli, i quali comunicano i dati anche in via telematica alla Segreteria provinciale competente e a quella
regionale.
TITOLO II
Organizzazione del Partito Democratico
CAPO I – Articolazione territoriale
Articolo 5
(Livelli territoriali del Partito Democratico)
1. L’organizzazione del Partito Democratico si articola secondo la struttura seguente:
a) l’Unione regionale
b) l’Unione provinciale;
c) l’Unione comunale dei circoli;
d) il Circolo.
2. Le organizzazioni di livello provinciale e locale hanno autonomia politica, programmatica, organizzativa e
finanziaria in tutte le materie che il presente statuto non riservi alla competenza degli organi regionali,
comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello provinciale e comunale.
Articolo 6
(L’Unione regionale)
1. L’Unione regionale del Friuli Venezia Giulia rappresenta la politica del Partito Democratico nel Friuli
Venezia Giulia, in rapporto con il livello nazionale.
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2. L’Unione regionale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria.
L’autonomia politica si esercita nel quadro delle regole contenute nello Statuto nazionale ed in quello
regionale, al fine di concorrere all’elaborazione dell’indirizzo politico del partito e alla scelta delle
candidature relative al proprio ambito territoriale.
Articolo 7
(L’Unione provinciale)
1. L’Unione provinciale rappresenta la politica del Partito Democratico nell’ambito della Provincia.
2. L’Unione provinciale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria.
L’autonomia politica si esercita nel quadro delle regole contenute nello Statuto nazionale e in quello
regionale, al fine di concorrere con il livello regionale all’elaborazione dell’indirizzo politico del partito e ha
ad oggetto in particolare la scelta delle candidature a presidente della provincia e a consigliere
provinciale.
Articolo 8
(L’Unione comunale dei circoli)
1. Qualora nella circoscrizione di un comune siano costituiti due o più circoli territoriali, può essere istituita
un’Unione comunale. L’Unione comunale rappresenta la politica del Partito Democratico nell’ambito del
comune.
2. L’Unione Comunale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria.
L’autonomia politica si esercita nel quadro delle regole contenute nello Statuto nazionale e in quello
regionale e ha ad oggetto in particolare la scelta delle candidature a sindaco e a consigliere comunale.
3. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, l’Unione comunale coincide con il Circolo territoriale
comunale, che rappresenta il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia di quel territorio.
Articolo 9
(Il Circolo)
1. Il Circolo è l’unità organizzativa di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito.
2. I circoli si distinguono, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto nazionale, in:
a) circoli territoriali, legati al luogo di residenza o di domicilio o di rappresentanza istituzionale;
b) circoli di ambiente: legati al luogo in cui si esercita l’attività lavorativa o di studio;
c) circoli on line: istituiti sulla rete internet.
3. L’iscritto partecipa alla vita politica e esercita i diritti previsti dal presente Statuto presso il proprio circolo.
4. Chi è iscritto contemporaneamente ad un Circolo territoriale e ad un Circolo di ambiente ha diritto di
partecipare alla vita politica interna ed alla elezione degli organi dirigenti di entrambi i circoli. L’iscritto
deve indicare presso quale dei due circoli intende esercitare gli altri diritti, in particolare quelli previsti
all’articolo 3, comma 2, lettere c) e d) del presente Statuto, secondo le modalità previste dal
Regolamento sull’Anagrafe degli iscritti e l’Albo degli elettori.
5. Al circolo on line si aderisce indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio. Gli iscritti ai
Circoli on line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all’elezione degli organi
dirigenti di questi, devono comunque indicare il Circolo territoriale o di ambiente dove esercitare gli altri
propri diritti ai sensi del presente Statuto.
Articolo 10
(Costituzione dei circoli)
1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti può essere costituito un solo Circolo territoriale e in
riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo di ambiente.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in ciascuna porzione del territorio e in
riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio, così come definita dall’Unione provinciale, può essere
costituito un solo Circolo, rispettivamente territoriale e di ambiente.
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3. In ogni caso è costituito un circolo territoriale per ogni comune con popolazione superiore a cinquemila
abitanti e, nelle città con popolazione superiore a centomila abitanti, per ciascuno dei collegi costituiti per
l’elezione del Segretario nazionale, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, dello Statuto nazionale.
4. Nei comuni montani e negli altri comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si possono costituire circoli
territoriali sovra-comunali tra comuni contermini.
5. La costituzione di un circolo di ambiente è approvata dalla Direzione provinciale competente per
territorio, che delibera esaminate le linee programmatiche presentate dai promotori. Contro il diniego alla
costituzione del circolo di ambiente è ammesso il ricorso alla Commissione regionale di garanzia.
6. Le modalità di costituzione dei circoli on-line, il loro funzionamento, gli organi e le relative modalità di
elezione sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dal Coordinamento nazionale.
CAPO II – Gli organi del Partito Democratico
Articolo 11
(Principi)
1. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, coerentemente con i principi dello Statuto nazionale,
assicura a tutti i livelli la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organi dirigenti ed esecutivi. A
tal fine, in tutti i casi in cui sia previsto un voto di lista con la facoltà di esprimere più preferenze, qualora
non si indichi una sola preferenza, è obbligatorio esprimere un numero di preferenze ripartito in modo
eguale per ciascun genere, a pena di nullità del voto di preferenza.
2. Le candidature e gli incarichi sono regolati dal Codice etico e dal presente Statuto in modo da garantire
la più ampia possibilità di accesso alle cariche, in condizioni di pari opportunità e in base alle capacità e
al merito, l’avvicendamento degli eletti nei mandati e il limite al cumulo degli incarichi.
3. L’Assemblea regionale approva i regolamenti in materia elettorale previo parere della Commissione
regionale di garanzia e in conformità alle disposizioni del presente Statuto e del Codice etico.
4. L’iscritto al Partito Democratico che, senza giustificato motivo, non prenda parte a tre riunioni
consecutive dell’organo cui partecipa, è dichiarato decaduto dal Presidente del medesimo organo o da
colui che ne svolga le funzioni.
Sezione I
L’Unione regionale
Articolo 12
(Organi dell’Unione regionale)
1. Gli organi dell’Unione regionale sono:
a) il Segretario regionale;
b) l’Assemblea regionale;
c) la Direzione regionale;
d) il Tesoriere regionale;
e) la Commissione regionale di garanzia.
Articolo 13
(Il Segretario regionale)
1. Il Segretario regionale rappresenta il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, ne esprime l’indirizzo
politico sulla base del programma presentato all’atto della candidatura e degli orientamenti
dell’Assemblea regionale.
2. Il Segretario regionale dura in carica quattro anni e non può essere rieletto qualora abbia ricoperto
l’incarico per due mandati pieni o un arco temporale equivalente.
3. Qualora il Segretario si dimetta per un dissenso motivato nei confronti di deliberazioni assembleari,
l’Assemblea può eleggere a maggioranza assoluta dei suoi componenti il nuovo Segretario per la parte
rimanente del mandato; nel caso in cui il quorum non venga raggiunto, l’Assemblea è sciolta.
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4. Qualora il Segretario cessi dalla carica prima del termine del mandato per cause diverse da quelle
indicate al comma 3, l’Assemblea può eleggere il nuovo Segretario per la parte rimanente del mandato,
oppure decretare lo scioglimento dell’Assemblea.
Articolo 14
(Elezione del Segretario regionale)
1. Il Segretario regionale è eletto a scrutinio segreto dagli elettori e dagli iscritti del Partito Democratico del
Friuli Venezia Giulia unitamente all’Assemblea regionale, a distanza di due anni dall’elezione del
Segretario e dell’Assemblea nazionale, a norma dell’articolo 15, commi 5 e 6, dello Statuto nazionale.
2. Le elezioni sono disciplinate dal Regolamento elettorale regionale, il quale indicherà il numero minimo di
sottoscrizioni degli iscritti necessarie per la presentazione delle candidature.
3. Risultano ammessi all’elezione per la carica di Segretario regionale i tre candidati che abbiano ottenuto il
maggior numero di consensi da parte dei membri della Convenzione regionale, purché abbiano ottenuto
almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi; sono altresì ammessi all’elezione i candidati
che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima
percentuale da parte dei rappresentanti di almeno due province
4. I candidati sono votati dagli iscritti e dagli elettori registrati all’Albo regionale degli elettori del Partito
Democratico almeno quindici giorni prima delle elezioni, secondo i principi indicati dagli articoli 2 e 42
dello Statuto nazionale e dall’articolo 4 del presente Statuto.
5. È eletto Segretario regionale il candidato collegato alle liste che hanno ottenuto complessivamente la
maggioranza dei seggi all’Assemblea regionale.
Articolo 15
(L’Assemblea regionale)
1. L’Assemblea regionale è formata da centoventi componenti eletti a scrutinio segreto contestualmente
all’elezione del Segretario regionale, dal Segretario regionale e dai candidati non eletti alla carica di
Segretario regionale ammessi all’elezione diretta ai sensi del presente Statuto.
2. I componenti sono votati dagli elettori e dagli iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia sulla
base di liste circoscrizionali concorrenti, collegate al candidato Segretario regionale. Il sistema elettorale,
le circoscrizioni e la ripartizione dei seggi fra le stesse sono disciplinati dal Regolamento elettorale,
secondo i principi di cui all’articolo 1, comma 8, dello Statuto nazionale, che prevede anche la
contendibilità delle cariche.
3. Alle riunioni partecipano, qualora non siano stati eletti, con solo diritto di parola:
a) i Segretari provinciali;
b) il Segretario dell’organizzazione giovanile regionale;
c) i parlamentari e i consiglieri regionali iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia;
d) i componenti dell’Assemblea nazionale del Partito Democratico eletti nel Friuli Venezia Giulia;
e) i membri della Segreteria e della Direzione regionale;
f) i Sindaci dei comuni capoluogo, i Presidenti di Provincia, il Presidente della Regione e i componenti
della Giunta regionale, qualora iscritti al Partito Democratico;
g) la responsabile della Conferenza delle donne democratiche;
h) il coordinatore del Coordinamento degli sloveni;
i) il coordinatore del Coordinamento degli elettori immigrati.
4. L’Assemblea elegge il proprio Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.
Nel caso in cui il quorum non venga raggiunto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti.
5. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, ovvero qualora ne facciano
richiesta il Segretario regionale, oppure un quinto dei suoi componenti.
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Articolo 16
(Poteri dell’Assemblea regionale)
1. L’Assemblea regionale è l’organo di indirizzo politico del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
Esercita le funzioni previste dal presente Statuto.
2. In particolare è competenza dell’Assemblea regionale:
a) approvare i Regolamenti di attuazione dello Statuto;
b) approvare il Regolamento elettorale, nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento quadro
nazionale, e le liste per il Consiglio regionale e le altre proposte di candidatura di propria
competenza;
c) approvare annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
d) approvare il proprio regolamento a maggioranza assoluta;
e) eleggere la Direzione regionale, il Tesoriere regionale e i componenti della Commissione regionale
di garanzia.
3. L’Assemblea può esprimere la sfiducia nei confronti del Segretario. La sfiducia comporta le dimissioni del
Segretario e lo scioglimento dell’Assemblea. La sfiducia è espressa mediante l’approvazione di una
mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea e approvata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione è messa in discussione non
prima di tre giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione.
Articolo 17
(La Direzione regionale)
1. La Direzione regionale è proposta dal Segretario regionale in coerenza con il risultato congressuale. La
proposta è votata dall’Assemblea regionale.
2. La Direzione regionale è formata da quaranta componenti votati dall’Assemblea regionale, dai
componenti di diritto e dal Segretario regionale che la presiede. Inoltre partecipano con solo diritto di
parola gli eletti al Parlamento nazionale ed europeo e al Consiglio regionale. La rappresentanza paritaria
tra i generi è garantita operando i riequilibri necessari tra gli eletti.
3. Sono componenti di diritto:
a) il Presidente dell’Assemblea regionale;
b) i Vicesegretari, qualora nominati;
c) il Tesoriere regionale;
d) il Segretario dell’organizzazione giovanile regionale;
e) i Segretari provinciali;
f) il capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale.
4. La Direzione regionale attua gli indirizzi dell’Assemblea regionale, propone le iniziative politiche del
Partito. Approva la disciplina sul funzionamento interno a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto il Presidente della Regione, i componenti della Giunta
regionale, i Presidenti di Provincia, qualora iscritti al Partito Democratico, i membri della Segretaria
regionale che non sono componenti, né eletti né di diritto, della Direzione regionale, i componenti del
Friuli Venezia Giulia della Direzione nazionale e il coordinatore del Coordinamento degli sloveni.
6. I componenti di diritto e coloro che partecipano senza diritto di voto non sono candidabili alla
componente elettiva della Direzione.
Articolo 18
(La Segreteria regionale)
1. Il Segretario regionale nomina i componenti della Segreteria regionale, favorendo la pari rappresentanza
di genere. Può nominare fino a due vicesegretari. Il Tesoriere regionale è componente di diritto
2. Ogni componente della Segreteria può essere revocato dal Segretario regionale con provvedimento
motivato, comunicato all’Assemblea regionale.
3. La Segreteria coadiuva il Segretario nell’attività dell’Unione regionale.
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4. La Segreteria è convocata e presieduta dal Segretario.
Articolo 19
(Il Tesoriere regionale)
1. Il Tesoriere regionale è eletto dall’Assemblea regionale, su proposta del Segretario regionale.
2. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione patrimoniale e finanziaria dell’Unione regionale; ha la
rappresentanza legale e processuale dell’Unione regionale ed esercita le sue funzioni in base al
Regolamento finanziario regionale.
3. Il Tesoriere resta in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un mandato. Nel caso in cui cessi
dalla carica prima del termine, l’Assemblea elegge un nuovo tesoriere che rimane in carica per la parte
rimanente del mandato.
Articolo 20
(La Commissione regionale di garanzia)
1. La Commissione regionale di garanzia è eletta dall’Assemblea regionale con il metodo del voto limitato
nel corso della riunione di insediamento ed è composta da cinque iscritti di riconosciuta competenza ed
indipendenza.
2. Gli organi della Commissione, la loro durata e le competenze, sono disciplinate al Titolo VIII dello
Statuto.
Sezione II
L’Unione provinciale
Articolo 21
(Organi dell’Unione provinciale)
1. Gli organi dell’Unione provinciale sono:
a) il Segretario provinciale;
b) l’Assemblea provinciale;
c) la Direzione provinciale, ove istituita;
d) il Tesoriere provinciale;
e) la Commissione provinciale di garanzia.
Articolo 22
(Il Segretario provinciale)
1. ll Segretario provinciale è eletto a scrutinio segreto dagli elettori e dagli iscritti del Partito Democratico di
ciascuna circoscrizione provinciale unitamente all’Assemblea provinciale, entro sei mesi dall’elezione del
Segretario regionale.
2. La presentazione delle candidature è disciplinata dal Regolamento elettorale. Ogni candidato Segretario
si collega ad una o più liste di candidati all’Assemblea provinciale.
3. È eletto Segretario provinciale il candidato collegato alle liste che hanno ottenuto complessivamente la
maggioranza dei seggi all’Assemblea provinciale.
4. Il Segretario provinciale rappresenta il Partito Democratico a livello provinciale, ne esprime l’indirizzo
politico sulla base del programma presentato all’atto della sua candidatura e degli orientamenti
dell’Assemblea provinciale.
5. Il Segretario provinciale dura in carica quattro anni e non può essere rieletto qualora abbia ricoperto
l’incarico per due mandati pieni o un arco temporale equivalente.
6. Qualora il Segretario provinciale si dimetta per un dissenso motivato nei confronti di deliberazioni
assembleari, l’Assemblea può eleggere a maggioranza assoluta dei suoi componenti il nuovo Segretario
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per la parte rimanente del mandato; nel caso in cui il quorum non venga raggiunto, l’Assemblea è
sciolta.
7. Qualora il Segretario provinciale cessi dalla carica prima del termine del mandato per cause diverse da
quelle indicate al comma 6, l’Assemblea può eleggere il nuovo Segretario per la parte rimanente del
mandato, oppure decretare lo scioglimento dell’Assemblea.
8. Per essere ammesso a votare l’elettore si registra all’Albo almeno quindici giorni prima della data fissata
per le elezioni secondo i principi indicati dagli articoli 2 e 42 dello Statuto nazionale e dall’articolo 4 del
presente Statuto.
Articolo 23
(L’Assemblea provinciale)
1. L’Assemblea provinciale è l’organo di indirizzo politico del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia
del corrispondente livello territoriale.
2. L’Assemblea provinciale è formata da un numero di componenti compreso tra quaranta e centoventi,
tenuto anche conto del numero degli iscritti di ogni Provincia, eletti contestualmente all’elezione del
Segretario provinciale, dal Segretario provinciale e dai candidati non eletti alla carica di Segretario
provinciale. Il numero dei componenti è fissato dall’Assemblea provinciale, secondo le disposizioni del
Regolamento elettorale.
3. I componenti sono eletti a scrutinio segreto contestualmente all’elezione del Segretario provinciale. Il
sistema elettorale è disciplinato dal Regolamento elettorale, secondo i principi di cui all’articolo 1, comma
8, dello Statuto nazionale, che prevede anche la contendibilità delle cariche. I candidati sono votati dagli
iscritti e dagli elettori registrati all’Albo regionale degli elettori del Partito Democratico della circoscrizione
provinciale almeno quindici giorni prima delle elezioni, secondo i principi indicati dagli articoli 2 e 42 dello
Statuto nazionale ed dall’articolo 4 del presente Statuto.
4. Alle riunioni partecipano, qualora non siano stati eletti, con solo diritto di parola:
a) i Segretari delle Unioni comunali della provincia, costituite nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti;
b) il Segretario dell’organizzazione giovanile provinciale;
c) i parlamentari e gli eletti a cariche istituzionali regionali del Partito Democratico iscritti ai circoli della
rispettiva provincia;
d) i componenti dell’Assemblea nazionale del Partito Democratico eletti nel friuli Venezia Giulia
e) il Sindaco del comune capoluogo dell’Unione provinciale, il Presidente della Provincia e i componenti
della Giunta provinciale, qualora iscritti al Partito Democratico;
f) i componenti del Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico e il Capogruppo del Consiglio
del comune capoluogo dell’Unione provinciale;
g) i membri della Segreteria e della Direzione provinciale;
h) il coordinatore del Coordinamento degli sloveni, qualora costituito.
5. L’Assemblea provinciale elegge il proprio Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei
componenti. Nel caso in cui il quorum non venga raggiunto si procede al ballottaggio tra i due candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
6. L’Assemblea provinciale approva i regolamenti di organizzazione dei propri organi e per l’attività a livello
sovracomunale.
7. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, ovvero qualora ne facciano
richiesta il Segretario provinciale, oppure un quinto dei suoi componenti.
8. L’Assemblea provinciale può esprimere la sfiducia nei confronti del Segretario. La sfiducia comporta le
dimissioni del Segretario e lo scioglimento dell’Assemblea. La sfiducia è espressa mediante
l’approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea
e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione è messa in
discussione non prima di tre giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione.
Articolo 24
(La Direzione provinciale)
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
1. E’ facoltà dell’Assemblea provinciale istituire la Direzione provinciale, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi.
2. La Direzione provinciale è proposta dal Segretario provinciale in coerenza con il risultato congressuale.
La proposta è votata dall’Assemblea provinciale.
3. La Direzione provinciale è formata da un numero di componenti elettivi, che varia tra il venti e il trenta
per cento dei componenti dell’Assemblea, votati dall’Assemblea provinciale, dai componenti di diritto e
dal Segretario provinciale che la presiede. Inoltre partecipano con solo diritto di parola i parlamentari, i
consiglieri regionali e provinciali del Partito Democratico della rispettiva provincia. La rappresentanza
paritaria tra i generi è garantita operando i riequilibri necessari tra gli eletti.
4. Sono componenti di diritto:
a) il Presidente dell’Assemblea provinciale;
b) il Tesoriere provinciale;
c) il Segretario dell’organizzazione giovanile provinciale;
d) il capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio provinciale.
5. La Direzione provinciale attua gli indirizzi dell’Assemblea provinciale, propone le iniziative politiche del
Partito. Approva la disciplina sul funzionamento interno a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto il Presidente della Provincia, i componenti della Giunta
provinciale e il Sindaco del Comune capoluogo qualora iscritti al Partito Democratico, ovvero l’iscritto o
l’iscritta al Partito Democratico che ricoprono la più alta carica istituzionale a livello provinciale e nel
Comune capoluogo, i membri della Segreteria provinciale che non sono componenti, né eletti né di
diritto, della Direzione provinciale e il coordinatore del Coordinamento degli sloveni, qualora costituito.
7. I componenti di diritto e coloro che partecipano senza diritto di voto non sono candidabili alla
componente elettiva della Direzione.
Articolo 25
(La Segreteria provinciale)
1. Il Segretario provinciale nomina i componenti della Segreteria provinciale, favorendo la pari
rappresentanza di genere. Il Tesoriere provinciale è componente di diritto
2. Ogni componente della Segreteria può essere revocato dal Segretario provinciale con provvedimento
motivato, comunicato all’Assemblea provinciale.
3. La Segreteria coadiuva il Segretario nell’attività dell’Unione provinciale.
4. La Segreteria è convocata e presieduta dal Segretario.
Articolo 26
(I Coordinamenti territoriali)
1. Nell’ambito di ciascuna provincia i Circoli e le Unioni comunali possono formare Coordinamenti
territoriali, al fine di promuovere le attività e le iniziative dei circoli in ragione di peculiarità del territorio o
problematiche economiche e sociali.
2. Il Coordinamento territoriale è istituito sulla base di un documento programmatico e di organizzazione,
sottoscritto dai Segretari dei Circoli e delle Unioni comunali aderenti e approvato dall’Assemblea
provinciale.
Articolo 27
(La Commissione provinciale di garanzia)
1. La Commissione provinciale di garanzia è eletta dall’Assemblea provinciale con il metodo del voto
limitato ed è composta da tre iscritti di riconosciuta competenza ed indipendenza.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
2. Gli organi della Commissione, la loro durata e le competenze, sono disciplinate al Titolo VIII dello
Statuto.
Articolo 28
(Il Tesoriere provinciale)
1. Il Tesoriere provinciale è eletto dall’Assemblea provinciale, su proposta del Segretario provinciale.
2. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione patrimoniale e finanziaria del partito a livello provinciale;
ha la rappresentanza legale e processuale dell’Unione provinciale ed esercita le sue funzioni in base al
Regolamento finanziario regionale.
3. Il Tesoriere resta in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un mandato. Nel caso in cui cessi
dalla carica prima del termine, l’Assemblea elegge un nuovo tesoriere che rimane in carica per la parte
rimanente del mandato.
Sezione III
L’Unione comunale dei Circoli
Articolo 29
(Organi dell’Unione comunale)
1. Gli organi dell’Unione comunale, istituita ai sensi dell’articolo 8 nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti, sono:
a) il Segretario comunale;
b) l’Assemblea comunale;
c) il Tesoriere comunale.
2. Nei comuni fino a 15.000 abitanti, le funzioni e i poteri riconosciuti all’Unione comunale e ai suoi organi
sono attribuiti al Circolo territoriale comunale e ai suoi organi, disciplinati dalla Sezione IV del presente
Titolo.
Articolo 30
(Il Segretario comunale)
1. Il Segretario comunale è eletto a scrutinio segreto dagli elettori e dagli iscritti ai circoli dell’Unione
comunale unitamente all’Assemblea comunale entro sei mesi dall’elezione del Segretario regionale nel
rispetto dei criteri fissati dal Regolamento elettorale, che prevede anche il collegamento con una o più
liste di candidati all’Assemblea comunale.
2. Il sistema elettorale è disciplinato dal Regolamento elettorale, secondo i principi di cui all’articolo 1,
comma 8, dello Statuto nazionale. I candidati sono votati dagli iscritti e dagli elettori registrati all’Albo
degli elettori del Partito Democratico dei Circoli dell’Unione comunale almeno quindici giorni prima delle
elezioni, secondo i principi indicati dagli articoli 2 e 42 dello Statuto nazionale e dall’articolo 4 del
presente Statuto.
3. Il Segretario comunale rappresenta il Partito Democratico a livello comunale, ne esprime l’indirizzo
politico sulla base del programma presentato all’atto della candidatura e degli orientamenti
dell’Assemblea comunale.
4. Il Segretario comunale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta e comunque per un
massimo di otto anni, eventualmente distribuiti nell’arco di tre mandati
5. Qualora il Segretario comunale si dimetta per un dissenso motivato nei confronti di deliberazioni
assembleari, l’Assemblea può eleggere a maggioranza assoluta dei suoi componenti il nuovo Segretario
per la parte rimanente del mandato; nel caso in cui il quorum non venga raggiunto, l’Assemblea è sciolta
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
6. Qualora il Segretario comunale cessi dalla carica prima del termine del mandato per cause diverse da
quelle indicate al comma 5, l’Assemblea può eleggere il nuovo Segretario per la parte rimanente del
mandato, oppure decretare lo scioglimento dell’Assemblea.
Articolo 31
(L’Assemblea comunale)
1. L’Assemblea comunale è l’organo di indirizzo politico del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia del
corrispondente livello territoriale.
2. I componenti sono eletti a scrutinio segreto contestualmente all’elezione del Segretario comunale. Il
sistema elettorale è disciplinato dal Regolamento elettorale, secondo i principi di cui all’articolo 1, comma
8, dello Statuto nazionale, che prevede anche la contendibilità delle cariche. I candidati sono votati dagli
iscritti e dagli elettori registrati all’Albo regionale degli elettori del Partito Democratico dell’Unione
comunale almeno quindici giorni prima delle elezioni, secondo i principi indicati dagli articoli 2 e 42 dello
Statuto nazionale ed dall’articolo 4 del presente Statuto.
3. Alle riunioni partecipano, qualora non siano stati eletti, con solo diritto di parola:
a) i Segretari dei circoli facenti parte dell’Unione comunale;
b) il Tesoriere comunale;
c) il Segretario dell’organizzazione giovanile comunale;
d) gli eletti a cariche istituzionali iscritti ai circoli dell’Unione comunale;
e) gli eletti all’Assemblea nazionale, regionale e provinciale iscritti ai circoli dell’Unione comunale.
4. L’Assemblea comunale elegge il proprio Presidente a scrutinio segreto e approva i regolamenti di
organizzazione dei propri organi e per l’attività a livello comunale.
5. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, ovvero qualora ne facciano
richiesta il Segretario comunale o un quinto dei suoi componenti
6. L’Assemblea può esprimere la sfiducia nei confronti del Segretario. La sfiducia comporta le dimissioni del
Segretario e lo scioglimento dell’Assemblea. La sfiducia è espressa mediante l’approvazione di una
mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea e approvata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione è messa in discussione non
prima di tre giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione.
Articolo 32
(La Segreteria comunale)
1. Il Segretario comunale nomina i componenti della Segreteria, favorendo la pari rappresentanza di
genere. Il Tesoriere comunale è componente di diritto
2. Ogni componente della Segreteria può essere revocato dal Segretario comunale con provvedimento
motivato, comunicato all’Assemblea comunale.
3. La Segreteria coadiuva il Segretario nell’attività dell’Unione comunale.
4. La Segreteria è convocata e presieduta dal Segretario.
Articolo 33
(Il Tesoriere comunale)
1. Il Tesoriere comunale è eletto dall’Assemblea comunale su proposta del Segretario comunale.
2. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione patrimoniale e finanziaria del partito a livello comunale;
ha la rappresentanza legale e processuale dell’Unione comunale ed esercita le sue funzioni in base al
Regolamento finanziario regionale.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
3. Il Tesoriere resta in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un mandato. Nel caso in cui cessi
dalla carica prima del termine, l’Assemblea elegge un nuovo tesoriere che rimane in carica per la parte
rimanente del mandato.
Sezione IV
Il Circolo
Articolo 34
(Organi del Circolo)
1. Gli organi del Circolo sono:
a) l’Assemblea degli iscritti;
b) il Segretario del Circolo;
c) il Coordinamento del Circolo
d) il Tesoriere.
Articolo 35
(L’Assemblea degli iscritti)
1. L’Assemblea è composta dalle iscritte e dagli iscritti al Circolo.
2. Hanno diritto di voto le iscritte e gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.
3. L’Assemblea elegge il proprio Presidente e approva il regolamento di organizzazione del Circolo.
4. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno ogni tre mesi, ovvero qualora ne facciano richiesta il
Segretario del Circolo, oppure il Coordinamento, oppure un terzo degli iscritti.
5. L’Assemblea può esprimere la sfiducia nei confronti del Segretario. La sfiducia comporta le dimissioni del
Segretario e lo scioglimento dell’Assemblea. La sfiducia è espressa mediante l’approvazione di una
mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea e approvata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione è messa in discussione non
prima di tre giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione.
Articolo 36
(Il Segretario del Circolo)
1. Il Segretario del Circolo è eletto a scrutinio segreto dagli elettori e dagli iscritti al circolo entro sei mesi
dall’elezione del Segretario regionale nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento regionale, che
prevede anche il collegamento con una o più liste di candidati al coordinamento del circolo.
2. Il sistema elettorale è disciplinato dal Regolamento elettorale, secondo i principi di cui all’articolo 1,
comma 8, dello Statuto nazionale. I candidati sono votati dagli iscritti e dagli elettori registrati all’Albo
degli elettori del Partito Democratico del circolo almeno quindici giorni prima delle elezioni, secondo i
principi indicati dagli articoli 2 e 42 dello Statuto nazionale ed dall’articolo 4 del presente Statuto.
3. ll Segretario rappresenta il Partito Democratico a livello locale, ne esprime l’indirizzo politico sulla base
del programma presentato all’atto della candidatura e degli orientamenti dell’Assemblea del Circolo.
4. Il Segretario dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta e comunque per un massimo di
otto anni, eventualmente distribuiti nell’arco di tre mandati.
5. Qualora il Segretario cessi dalla carica o si dimetta prima del termine del mandato, l’Assemblea elegge il
nuovo Segretario per l’intero mandato.
Articolo 37
(Il Coordinamento del Circolo)
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
1. Il Coordinamento del Circolo è formato dai componenti di diritto, dai componenti elettivi, il cui numero
varia tra il venti e il trenta per cento dei membri dell’Assemblea e dal Segretario del Circolo che lo
presiede. La rappresentanza paritaria tra i generi è garantita operando i riequilibri necessari tra gli eletti.
2. I componenti elettivi, che non possono essere in numero inferiore a quelli di diritto, sono eletti a scrutinio
segreto contestualmente all’elezione del Segretario del Circolo. I candidati sono votati dagli iscritti e dagli
elettori residenti nel circondario del Circolo, registrati all’Albo degli elettori del Partito Democratico del
Circolo almeno quindici giorni prima delle elezioni, secondo i principi indicati dagli articoli 2 e 42 dello
Statuto nazionale e dall’articolo 4 del presente Statuto. Nei Circoli di ambiente l’elettorato attivo spetta a
coloro che ivi esercitano attività di lavoro e studio e nei Circoli on line a coloro che prestano formale
adesione all’atto costitutivo del Circolo stesso almeno quindici giorni prima della data fissata per le
elezioni.
3. Sono componenti di diritto:
a) il Presidente dell’Assemblea del Circolo;
b) il Tesoriere del Circolo;
4. Il Coordinamento attua gli indirizzi dell’Assemblea del Circolo, propone le iniziative politiche del Partito.
Approva la disciplina sul funzionamento interno a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto l’iscritto o l’iscritta al Partito Democratico che ricoprono
incarichi istituzionali e gli eletti all’Assemblea nazionale, regionale e provinciale iscritti al Circolo.
6. I componenti di diritto e coloro che partecipano senza diritto di voto non sono candidabili alla
componente elettiva del Coordinamento.
Articolo 38
(Il Tesoriere)
1. Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea degli iscritti, su proposta del Segretario del Circolo.
2. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione patrimoniale e finanziaria del Circolo; ha la
rappresentanza legale e processuale del Circolo ed esercita le sue funzioni in base al Regolamento
finanziario regionale.
3. Il Tesoriere resta in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un mandato. Nel caso in cui cessi
dalla carica prima del termine, l’Assemblea elegge un nuovo tesoriere che rimane in carica per la parte
rimanente del mandato.
TITOLO III
Le cariche istituzionali
Articolo 39
(Principi)
1. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, coerentemente con i principi dello Statuto nazionale,
favorisce a tutti i livelli la presenza paritaria di donne e di uomini nell’accesso alle cariche istituzionali.
2. La candidature agli incarichi istituzionali sono regolate dal Codice etico e dal presente Statuto in modo
da favorire la più ampia possibilità di accesso, in condizioni di pari opportunità e in base alle capacità e al
merito, l’avvicendamento degli eletti nei mandati, nonché da garantire il limite al cumulo degli incarichi.
3. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la scelta dei candidati del Partito Democratico del Friuli Venezia
Giulia alle cariche istituzionali monocratiche e la selezione delle candidature per le assemblee
rappresentative ad ogni livello avvengono con il metodo delle primarie, ai sensi degli articoli 18 e 20 dello
Statuto nazionale.
4. L’Assemblea regionale può altresì riservarsi la facoltà di proporre agli organi nazionali competenti fino
ad un terzo dei componenti le liste per le elezioni al Parlamento nazionale ed europeo, al fine di garantire
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
un riequilibrio nella rappresentanza di genere, territoriale, o per la valorizzazione di personalità altamente
qualificate. Nella stesura delle liste le candidature espresse dalle primarie e quelle individuate
dall’assemblea devono seguire un ordine alternato. Il Regolamento elettorale disciplina le modalità di
svolgimento delle stesse tenendo conto della rappresentanza dei territori.
5. Quando la legge elettorale prevede il voto di preferenza o collegi uninominali con ripartizione
proporzionale dei seggi dell’assemblea rappresentativa, le liste dei candidati del partito democratico
sono approvate dall’Assemblea del livello territoriale corrispondente, a maggioranza assoluta dei
componenti, previa ampia ed obbligatoria consultazione degli iscritti ed eventualmente degli elettori,
svolta con le modalità previste dal Regolamento regionale.
Articolo 40
(Elezioni primarie)
1. Le elezioni primarie e le forme di partecipazione democratica sono disciplinate dal Regolamento
elettorale.
2. Le elezioni primarie per la designazione delle candidature alle cariche istituzionali monocratiche sono
aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime elezioni abbiano compiuto
sedici anni, nonché, con i medesimi requisiti di età, alle cittadine e ai cittadini dell’Unione europea
residenti in Italia, alle cittadine e ai cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al
momento del voto dichiarino di essere elettori del Partito Democratico e devolvano il contributo previsto
dal Regolamento elettorale.
3. Il Regolamento elettorale stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature e per la
convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle
candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle
operazioni di voto.
Articolo 41
(Candidature alle elezioni primarie)
1. La candidatura alle elezioni primarie può essere avanzata da:
a) un decimo dei componenti dell’Assemblea corrispondente al livello territoriale cui appartiene la carica
istituzionale;
b) il tre per cento degli iscritti al Partito Democratico nella circoscrizione territoriale cui appartiene la
carica istituzionale.
2. Qualora il Presidente della Provincia o della Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino
nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate candidature alternative con il sostegno di un
terzo dei componenti dell’Assemblea del relativo livello territoriale o con un numero di sottoscrizioni pari
ad almeno il quindici per cento degli iscritti del relativo ambito territoriale.
3. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, qualora il Sindaco al termine del primo mandato,
avanzi nuovamente la sua candidatura, possono essere presentate candidature alternative con il
sostegno di un terzo degli iscritti del Partito Democratico nel comune. Nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
4. Le primarie per la scelta delle cariche istituzionali si svolgono con il quorum della maggioranza relativa.
5. Le primarie non si svolgono qualora, nei tempi previsti dal Regolamento regionale per la designazione
delle candidature alle cariche istituzionali, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto
della selezione.
Articolo 42
(Elezioni primarie di coalizione)
1. Qualora il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia stipuli accordi pre-elettorali di coalizione con altre
forze politiche in ambito regionale e locale, i candidati alla carica di Presidente della Regione, Presidente
della Provincia o Sindaco vengono scelti ricorrendo ad elezioni primarie di coalizione. La coalizione
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
definisce un proprio regolamento per disciplinare il procedimento elettorale nel rispetto dei principi fissati
dallo Statuto.
2. Le elezioni primarie di coalizione sono aperte a tutti i soggetti previsti dall’articolo 41, comma 2, nonché a
coloro i quali al momento del voto dichiarino di essere elettori della coalizione che ha indetto le primarie,
e devolvano il contributo previsto dal Regolamento regionale per la designazione delle candidature alle
cariche istituzionali.
3. Qualora, al fine di raggiungere l’accordo di coalizione, si intenda derogare alle disposizioni del comma 1
o utilizzare un diverso metodo per la scelta dei candidati comuni, la deroga deve essere approvata con il
voto favorevole dei tre quinti dei componenti l’Assemblea del corrispondente livello territoriale.
4. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico possono avanzare la
loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti
dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero da almeno il venti per cento degli iscritti nel
relativo ambito territoriale.
5. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento
elettorale regionale, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.
TITOLO IV
Incandidabilità e incompatibilità
Articolo 43
(Incandidabilità assoluta)
1. Non può essere candidato né agli organi del Partito Democratico, né ad incarichi istituzionali, chi si trova
in contrasto con le disposizioni del Codice etico e, in particolare, con quanto previsto al Punto 5 dello
stesso o chi non risulta in regola con le norme che prevedono il finanziamento degli eletti al Partito.
Articolo 44
(Incompatibilità negli incarichi istituzionali)
1. Gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico che ricoprono gli incarichi istituzionali di Presidente della
Regione o di componente della Giunta regionale o di consigliere regionale non possono ricoprire alcun
altro incarico istituzionale monocratico. Gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico che ricoprono
l’incarico di consigliere regionale possono ricoprire l’incarico di consigliere comunale nei comuni fino a
cinquemila abitanti.
2. Gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico che ricoprono gli incarichi istituzionali di Presidente della
Provincia o di componente della Giunta provinciale non possono ricoprire l’incarico di Sindaco né di
componente della Giunta o del Consiglio comunale. Gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico che
ricoprono l’incarico di consigliere provinciale non possono ricoprire l’incarico di Sindaco o di componente
della Giunta comunale nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.
Articolo 45
(Incompatibilità tra incarichi istituzionali e cariche nel Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia)
1. Nessuno può ricoprire un incarico istituzionale in una giunta comunale, provinciale o regionale ed essere
contemporaneamente segretario del Partito Democratico al medesimo livello territoriale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, provinciale e comunale non può ricoprire contemporaneamente
l’incarico di Segretario del Partito Democratico del medesimo livello territoriale.
Articolo 46
(Incompatibilità negli organi del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia)
1. Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico, se non in
quanto componente di diritto, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Articolo 47
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
(Disposizioni di rinvio)
1. Per tutti i casi non previsti dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Capo V dello Statuto
nazionale.
TITOLO V
I soggetti e le organizzazioni del pluralismo
Articolo 48
(Organizzazione giovanile)
1. L’Organizzazione giovanile del Partito Democratico è il soggetto politico nel quale si organizzano i
giovani del Partito Democratico condividendone i valori e rispettandone le regole.
2. Fanno parte dell’Organizzazione giovanile coloro che hanno compiuto 14 anni, fino al compimento del
30° anno. L’iscrizione all’Organizzazione giovanile comporta l’iscrizione di diritto al Partito Democratico
nel circolo territoriale di residenza, ovvero, a scelta dell’iscritto, in quello in cui egli svolge la sua attività di
studio o di lavoro. L’Organizzazione giovanile può sperimentare forme di adesione che non comportano
l’iscrizione al Partito Democratico, disciplinate da un regolamento approvato dall’Assemblea regionale
dell’Organizzazione.
3. L’Organizzazione giovanile ha un proprio Statuto, approvato dall’Assemblea regionale
dell’Organizzazione, nel rispetto dei principi dello Statuto nazionale e della Carta di Cittadinanza dei
Giovani Democratici, e propri organismi dirigenti. Ha autonomia organizzativa, di proposta e di iniziativa
politica ed è presente ad ogni livello di organizzazione del partito. Gli organi dell’Organizzazione
giovanile sono composti esclusivamente dagli iscritti al Partito Democratico.
4. L’Organizzazione giovanile ha il diritto e il dovere di concorrere ai processi decisionali e di elaborazione
politica del partito. A tal fine è presente con propri rappresentanti negli organi del partito, secondo le
disposizioni del presente Statuto.
5. l’Organizzazione giovanile può sperimentare al livello regionale e provinciale forme di adesione con
progetti unitari, patti federativi e protocolli di intesa con gruppi, movimenti e associazioni, nelle forme
disciplinate dal proprio Statuto.
Articolo 49
(Conferenza delle donne democratiche)
1. La Conferenza delle donne democratiche è composta dalle iscritte e dalle elettrici che ne condividono le
finalità.
2. La Conferenza è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo
culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte
programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un
Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi
aderiscono.
Articolo 50
(Coordinamento degli sloveni nel Partito Democratico)
1. Le iscritte e gli iscritti di lingua slovena costituiscono il “Coordinamento degli sloveni”, luogo di
elaborazione delle tematiche concernenti la minoranza slovena.
2. La Direzione regionale stabilisce con apposito regolamento, anche proposto dal Coordinamento degli
sloveni, le modalità di organizzazione e di discussione interna, anche prevedendo un’articolazione del
Coordinamento degli sloveni su base provinciale.
3. Un rappresentante indicato dal Coordinamento degli sloveni è componente della Direzione regionale. Nei
coordinamenti provinciali in cui è stato costituito il Coordinamento degli sloveni, un suo rappresentante è
componente della Direzione provinciale.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
4. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia si impegna a favorire con propri candidati la
rappresentanza della minoranza slovena a tutti i livelli istituzionali. A tal fine il Coordinamento degli
sloveni partecipa alla fase propositiva delle candidature.
Articolo 51
(Coordinamento dei cittadini immigrati)
1. Le iscritte e gli iscritti immigrati comunitari ed extracomunitari costituiscono un luogo di elaborazione
delle tematiche concernenti l’immigrazione denominato “Forum degli immigrati”.
2. La Direzione regionale stabilisce con apposito regolamento, anche su proposta del Forum degli
immigrati, le modalità di organizzazione e di discussione interna, anche prevedendo un’articolazione
sulla base delle autonome forme di aggregazione degli immigrati.
3. Al fine di favorire i processi di partecipazione e integrazione, il Partito Democratico del Friuli Venezia
Giulia si impegna a promuovere con propri candidati la presenza di immigrati al vari livelli istituzionali.
Articolo 52
(Valorizzazione delle lingue minoritarie)
1. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, al fine di attuare i principi fondamentali di cui all’articolo 1
dello Statuto regionale, può adottare la denominazione e il simbolo plurilingue nei territori in cui sono
storicamente presenti le comunità, rispettivamente, slovena, friulana e germanofona. La denominazione,
il simbolo e testi plurilingui possono essere utilizzati anche nella comunicazione interna ed esterna,
nonché per i diversi materiali prodotti.
Articolo 53
(Convenzione regionale)
1. La Convenzione regionale è convocata in occasione dell’elezione del Segretario regionale.
2. La Convenzione regionale è composta dai membri dell’Assemblea regionale in carica alla scadenza del
mandato del Segretario regionale uscente e dal Segretario di ogni circolo o da un suo delegato.
3. Le modalità di convocazione e lo svolgimento dei lavori della Convenzione regionale sono disciplinati dal
Regolamento elettorale per le cariche del Partito Democratico.
4. Nel corso della Convenzione regionale vengono presentati i programmi dei candidati alla carica di
Segretario regionale.
Articolo 54
(Conferenza programmatica regionale)
1. Ogni anno il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia organizza la Conferenza programmatica
regionale.
2. I temi oggetto della Conferenza programmatica sono decisi dalla Direzione regionale, previa
consultazione dei coordinatori dei Forum tematici, e dell’Assemblea regionale.
3. Chi ha proposto un tema prescelto, diffonde tra tutte le organizzazioni del Partito Democratico del Friuli
Venezia Giulia, entro il termine stabilito dall’Assemblea regionale, un documento che costituisce la base
della discussione
4. Le Assemblee territoriali possono approvare specifiche risoluzioni sui temi e sui documenti oggetto della
Conferenza programmatica.
5. L’Assemblea regionale delibera entro il termine stabilito dal Regolamento su ciascuno dei temi oggetto
della Conferenza un documento di sintesi, articolato per punti tematici.
Articolo 55
(Referendum)
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
1. L’Assemblea regionale approva il Regolamento che disciplina il referendum regionale. Il referendum può
essere consultivo o deliberativo.
2. Il Presidente dell’Assemblea regionale indice il referendum qualora ne facciano richiesta:
a) il Segretario regionale;
b) la Direzione regionale a maggioranza assoluta;
c) un terzo dei componenti dell’Assemblea regionale;
d) un quinto degli iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia;
e) due Coordinamenti provinciali.
3. La richiesta di referendum deve indicare:
a) la formulazione del quesito;
b) la natura consultiva o deliberativa del referendum;
c) se la partecipazione è riservata ai soli iscritti o è aperta anche agli elettori.
4. La Commissione regionale di garanzia delibera in merito all’ammissibilità del referendum.
5. Non è ammesso il referendum che abbia ad oggetto:
a) le disposizioni dello Statuto nazionale e regionale, salvo quanto previsto all’articolo 69 (Revisione
dello Statuto);
b) il bilancio preventivo e consuntivo;
c) le deliberazioni assunte dalla Commissione regionale di garanzia.
6. È approvata la proposta soggetta a referendum che ottiene la maggioranza dei voti validamente
espressi.
7. La proposta approvata con il referendum deliberativo deve essere attuata tempestivamente dagli organi
competenti e non è sottoponibile a referendum nei successivi due anni.
TITOLO VI
Attività e formazione politica
Articolo 56
(Forum tematici)
1. I Forum tematici sono luoghi nei quali la concorrenza di un competente approfondimento tecnico-
scientifico e di un ampio coinvolgimento dei cittadini contribuiscono alla definizione dell’azione politica
del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente.
2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti. I partecipanti sono registrati nell’Albo degli elettori del Partito
Democratico, previo consenso espresso.
3. Il Forum tematico è attivato dalla Segreteria del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente.
Un Forum può essere altresì attivato qualora ne facciano richiesta al Segretario del livello territoriale
corrispondente almeno dieci persone e la proposta sia approvata dalla Direzione.
4. L’attività dei Forum è disciplinata dal Regolamento approvato dall’Assemblea regionale. Il Coordinatore
di un Forum è invitato alla Direzione dell’ambito territoriale di riferimento qualora nell’ordine del giorno
siano in programma discussioni o deliberazioni su argomenti attinenti ai contenuti del Forum.
5. I materiali e i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a chiunque gratuitamente; non
sono oggetto della disciplina sul diritto d’autore. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia li può
utilizzare liberamente per l’elaborazione del proprio programma.
Articolo 57
(Formazione politica)
1. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia promuove attività culturali per la formazione politica degli
elettori e degli iscritti.
2. A tal fine il Partito Democratico stabilisce rapporti di collaborazione con istituti, centri di ricerca,
università, associazioni culturali e fondazioni.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
3. Il Partito Democratico può avvalersi di scuole indipendenti di cultura e formazione politica, che
garantiscano la libertà di opinione, l’autonomia scientifica e didattica, elevati standard di qualità
dell’offerta formativa e che siano riconosciute dal Partito ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto nazionale.
4. La partecipazione alle scuole di cultura politica è aperta a tutti.
5. Oltre che per le finalità indicate al comma 1, il Partito Democratico può stabilire intese con associazioni,
fondazioni e istituti a carattere politico – culturale senza fini di lucro, nel rispetto della reciproca
autonomia.
6. Le iniziative a carattere divulgativo, scientifico e editoriale dei soggetti di cui al comma 5 non sono
soggette a pareri emanati dagli organi del Partito Democratico.
Articolo 58
(Fondazione del Partito Democratico)
1. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia può avvalersi di una fondazione per svolgere attività di
studio, ricerca e elaborazione programmatica.
2. La Fondazione promuove un confronto costante con gli organi dirigenti del Partito, con il Gruppo
consiliare regionale e i gruppi degli enti locali, con le organizzazioni sindacali, sociali, le associazioni
culturali e gli istituti di ricerca.
3. La Fondazione garantisce il pluralismo degli apporti alla ricerca e all’elaborazione programmatica e le
sue attività sono disciplinate da un Regolamento approvato dalla Direzione regionale del Partito.
TITOLO VII
Gestione finanziaria
Articolo 59
(Autonomia patrimoniale e gestionale)
1. Ogni organizzazione territoriale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia ha una propria
autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale e contabile. I Tesorieri, legali rappresentanti per le
rispettive organizzazioni, sono responsabili per gli atti assunti e i rapporti giuridici posti in essere,
secondo le disposizioni stabilite del Regolamento finanziario.
Articolo 60
(Bilancio)
1. I bilanci preventivo e consuntivo sono predisposti dal Tesoriere della rispettiva organizzazione del Partito
Democratico, in modo conforme alle norme del Regolamento finanziario regionale.
2. Il bilancio preventivo è approvato da ciascuna Assemblea territoriale entro il 30 settembre di ogni anno.
3. Entro il 31 maggio di ogni anno, ciascuna Assemblea territoriale approva il bilancio consuntivo dell’anno
precedente.
4. I bilanci vengono pubblicati sul sito del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
Articolo 61
(Collegio dei revisori)
1. Ogni Assemblea di ciascun livello territoriale nomina un Collegio dei revisori composto di tre membri
effettivi e due revisori supplenti, scelti tra soggetti in possesso delle necessarie competenze tecniche. Il
Collegio elegge il Presidente al proprio interno.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
2. Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta della contabilità, esprime parere preventivo di congruità
e di corrispondenza alle reali disponibilità economico-finanziarie dei bilanci preventivi, verifica le
risultanze e la correttezza dei rendiconti consuntivi.
3. I revisori restano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati solo per un altro
mandato.
Articolo 62
(Finanziamento)
1. Gli iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le
attività politiche del Partito con una quota di iscrizione.
2. Il finanziamento del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia è costituito dalle risorse previste da
disposizioni di legge, dalle quote di iscrizione, da erogazioni liberali provenienti dalle campagne di
autofinanziamento.
3. L’Assemblea regionale approva il Regolamento finanziario del Partito Democratico del Friuli Venezia
Giulia.
4. Il Regolamento finanziario, approvato dall’Assemblea regionale, disciplina le attività economiche e
patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le organizzazioni territoriali, la quota di iscrizione, la
ripartizione dei rimborsi elettorali e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito
Democratico del Friuli Venezia Giulia.
Articolo 63
(Comitato di tesoreria)
1. Il Comitato di tesoreria è composto dal Tesoriere regionale e dai Tesorieri provinciali e delle Unioni
comunali delle città capoluogo.
2. Il Comitato di tesoreria coadiuva il Tesoriere regionale nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e
verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse
finanziarie.
TITOLO VIII
Organi e procedure di garanzia
Articolo 64
(Composizione della Commissione di garanzia)
1. L’incarico di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque
altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti la
Commissione di garanzia è vietato presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al
Partito Democratico, nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. In caso di
violazione, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può
essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del
numero di firme richiesto.
2. I componenti della Commissione di garanzia sono eletti dall’Assemblea del rispettivo livello territoriale
con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.
3. La Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che dura in carica due anni e può
essere riconfermato una sola volta, ferma restando la scadenza del proprio mandato come componente
della Commissione medesima.
Articolo 65
(Competenze della Commissione di garanzia)
1. Le funzioni di garanzia relative al rispetto dello Statuto, del Codice etico e dei regolamenti sono svolte
dalla Commissione di garanzia. La Commissione di garanzia è altresì competente ad irrogare le sanzioni
previste per la loro violazione.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
2. Le sanzioni previste a carico dei singoli sono:
a) il richiamo orale;
b) il richiamo scritto;
c) la sospensione dal Partito fino ad un massimo di sei mesi;
d) la cancellazione dall’Albo degli elettori del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia;
e) il ritiro della tessera di iscritto e la cancellazione dall’Anagrafe degli iscritti al Partito Democratico del
Friuli Venezia Giulia.
3. Le sanzioni previste per le organizzazioni del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia sono:
a) la richiesta formale di modifica della deliberazione, previa eventuale sospensione della sua efficacia;
b) l’annullamento della deliberazione, previa comunicazione agli iscritti alla relativa organizzazione;
c) lo scioglimento dell’organizzazione e la eventuale nomina di un coordinatore con il compito di
assumere i provvedimenti necessari alla sua ricostituzione.
4. L’irrogazione di una sanzione nei confronti di un’organizzazione non esclude la responsabilità individuale
dei suoi componenti, i quali possono essere assoggettati ai provvedimenti previsti al comma 2.
5. La Commissione provinciale di garanzia esercita le sue funzioni con riferimento ai circoli e alle unioni del
proprio ambito territoriale. La Commissione regionale di garanzia è competente in merito agli organi del
Partito Democratico di livello regionale, alle incandidabilità e alle incompatibilità degli incarichi
istituzionali di livello regionale e funge altresì da Commissione di appello nei confronti delle decisioni
assunte dalle Commissioni provinciali.
6. Con apposito Regolamento, approvato dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentita ciascuna Commissione di garanzia, sono regolate le
fattispecie che comportano l’applicazione delle sanzioni e le modalità per la loro deliberazione. I
provvedimenti sanzionatori sono deliberati nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Regolamento
disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi
livelli, di assunzione delle decisioni, nonché di pubblicità delle stesse.
Articolo 66
(Poteri sostitutivi)
1. Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno
al Partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, previa richiesta del
quaranta per cento dei membri dell’Assemblea provinciale o comunale o di circolo, e sentito il parere del
relativo organismo di garanzia, l’Assemblea regionale può convocare un’elezione anticipata
dell’Assemblea e del Segretario provinciale, comunale o di circolo, individuando allo stesso tempo un
organo collegiale di carattere commissariale.
2. Qualora il Presidente o Segretario non convochi l’Assemblea da lui presieduta entro i termini minimi
previsti dallo Statuto o entro 20 giorni dalla richiesta presentata da uno dei soggetti previsti nello Statuto,
vi provvede il Segretario dell’organo politico di livello superiore o, in caso di inadempienza dei vari livelli,
la Commissione di Garanzia Regionale.
TITOLO IX
Norme finali e transitorie
Articolo 67
(Entrata in vigore e pubblicazione)
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua approvazione, decorso il
termine previsto dall’articolo 11 dello Statuto nazionale, ed è pubblicato sul sito ufficiale del Partito
Democratico del Friuli Venezia Giulia.
2. Della pubblicazione dello Statuto regionale, effettuata a cura del Segretario regionale dopo la sua
approvazione da parte dell’Assemblea, viene data ampia pubblicità attraverso gli organi di informazione
del Partito e dei media nazionali e regionali.
3. Copia del presente Statuto è depositata presso la sede regionale del partito ed è l’atto recante il testo
ufficiale.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
Articolo 68
(Revisione dello Statuto)
1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le proposte di modifica devono essere sottoscritte da almeno un decimo dei componenti dell’Assemblea
regionale.
3. La deliberazione di modifica dello Statuto regionale può essere sottoposta a referendum qualora non sia
stata approvata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea regionale.
4. Il referendum può essere richiesto entro novanta giorni dalla data della deliberazione che modifica lo
Statuto da parte di:
a) un quinto dei componenti dell’Assemblea regionale;
b) un’Assemblea provinciale che abbia deliberato a maggioranza assoluta;
c) un numero di Assemblee comunali pari ad almeno un quinto delle Unioni comunali, che abbiano
deliberato a maggioranza assoluta;
d) un decimo degli iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
5. La deliberazione di modifica dello Statuto non produce effetto se non è approvata dalla maggioranza dei
voti validi.
6. L’organizzazione del referendum è di competenza del Segretario regionale. Il procedimento per la
raccolta e l’esame delle sottoscrizioni per la proposta di referendum è disciplinato da un apposito
regolamento approvato dall’Assemblea regionale, previo parere della Commissione regionale di
garanzia.
Articolo 69
(Unione provinciale di Trieste)
1. In ragione delle caratteristiche territoriali, i circoli della circoscrizione della Provincia di Trieste possono
dar vita all’Unione provinciale, senza costituire l’Unione comunale dei Circoli.
2. All’Unione provinciale di Trieste si applicano le disposizioni previste per l’Unione provinciale.
Articolo 70
(Prima elezione delle Assemblee provinciali, delle Assemblee Comunali, dei Coordinamenti dei
Circoli)
1. Per la prima elezione successiva all’entrata in vigore dello Statuto del Partito Democratico del Friuli
Venezia Giulia, il numero dei componenti di ciascuna Assemblea provinciale, di ciascuna Assemblea
comunale e di ciascun Coordinamento di Circolo, è determinato da parte della rispettiva Assemblea
attualmente in carica.
Articolo 71
(Cause di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti e dall’Albo degli elettori)
1. La disciplina prevista dall’articolo 4, comma 3, del presente Statuto entra in vigore a partire dal
novantesimo giorno dalla sua pubblicazione nel sito ufficiale del Partito Democratico del Friuli Venezia
Giulia.
2. Entro il termine previsto al comma 1, gli eletti del Partito Democratico formalizzano la propria adesione al
Gruppo consiliare del Partito Democratico della rispettiva Assemblea rappresentativa.
3. Entro il termine previsto al comma 1, gli iscritti e gli eletti del Partito Democratico comunicano al
Segretario regionale copia delle dimissioni presentate al diverso partito o formazione politica a cui
eventualmente siano iscritti.
Articolo 72
(Disposizioni transitorie sugli organi del Partito Democratico)
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
1. Gli organi regionali, provinciali, comunali e di circolo eletti o nominati prima dell’entrata in vigore dello
Statuto regionale restano in carica fino alla prima scadenza utile successiva alla celebrazione del
Congresso regionale ed assumono i poteri, le funzioni, i compiti e le responsabilità disciplinate dal
presente Statuto; il Collegio regionale dei Garanti assume la denominazione di Commissione regionale
di Garanzia.
2. I componenti dell’Assemblea regionale costituita in occasione dell’elezione del Segretario regionale il 25
ottobre 2009 esercitano tutti le medesime competenze e godono delle stesse prerogative. Le disposizioni
di cui all’articolo 15 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell’Assemblea, successivo
all’approvazione del presente statuto.
Articolo 73
(Disposizioni sull’interpretazione)
1. Lo Statuto del Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia è formulato nel quadro dei principi
fondamentali contenuti nello Statuto nazionale, nel Codice etico e nel Manifesto dei valori, le cui
disposizioni prevalgono in caso di contrasto con quelle del presente Statuto e dei relativi regolamenti, e
costituiscono criterio interpretativo per queste ultime; per tutto quanto non è disciplinato dal presente
Statuto si rinvia allo Statuto nazionale.STATUTO DEL PARTITO DEMOCRATICO DEL FRIULI VENEZIA
(Approvato dall’Assemblea regionale il 28.02.2010)

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TITOLO I
PRINCIPI E SOGGETTI
CAPO I – PRINCIPI
Art. 1 (Principi generali)
Art. 2 CAPO II – SOGGETTI
Art. 3 (Elettrici ed elettori del Partito Democratico)
Art. 4 (Iscritte ed iscritti al Partito Democratico)
(Anagrafe degli iscritti e Albo degli elettori)
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO
CAPO I – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
Art. 5 (Livelli territoriali del Partito Democratico)
Art. 6 (L’Unione regionale)
Art. 7 (L’Unione provinciale)
Art. 8 (L’Unione comunale dei Circoli)
Art. 9 (Il Circolo)
Art. 10 (Costituzione dei Circoli)
CAPO II – GLI ORGANI DEL PARTITO DEMOCRATICO
Art. 11 (Principi)
Sezione I
L’Unione regionale
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
(Organi dell’Unione regionale)
(Il Segretario regionale)
(Elezione del Segretario regionale)
(L’Assemblea regionale)
(Poteri dell’Assemblea regionale)
(La Direzione regionale)
(La Segreteria regionale)
(Il Tesoriere regionale)
(La Commissione regionale di garanzia)
Sezione II
L’Unione provinciale
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
(Organi dell’Unione provinciale)
(Il Segretario provinciale)
(L’Assemblea provinciale)
(La Direzione provinciale)
2
Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
(La Segreteria provinciale)
(I Coordinamenti territoriali)
(La Commissione provinciale di garanzia)
(Il Tesoriere provinciale)
Sezione III
L’Unione comunale dei Circoli
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
(Organi dell’Unione comunale)
(Il Segretario comunale)
(L’Assemblea comunale)
(La Segreteria comunale)
(Il Tesoriere comunale)
Sezione IV
Il Circolo
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
(Organi del Circolo)
(L’Assemblea degli iscritti)
(Il Segretario del Circolo)
(Il Coordinamento del Circolo)
(Il Tesoriere)
TITOLO III
LE CARICHE ISTITUZIONALI
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
(Principi)
(Elezioni primarie)
(Candidature alle elezioni primarie)
(Elezioni primarie di coalizione)
TITOLO IV
INCANDIDABILITA’ E INCOMPATIBILITA’
Art. 43 (Incadidabilità assoluta)
Art. 44 (Incompatibilità negli incarichi istituzionali)
Art. 45 (Incompatibilità tra incarichi istituzionali e cariche nel Partito Democratico del Friuli
Venezia Giulia)
Art. 46 (Incompatibilità negli organi del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia)
Art. 47 (Disposizioni di rinvio)
TITOLO V
I SOGGETTI E LE ORGANIZZAZIONI DEL PLURALISMO
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
(Organizzazione giovanile)
(Conferenza delle donne democratiche)
(Coordinamento degli sloveni nel Partito Democratico)
(Coordinamento dei cittadini immigrati)
(Valorizzazione delle lingue minoritarie)
(Convenzione regionale)
(Conferenza programmatica regionale)
(Referendum)
3
Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
TITOLO VI
ATTIVITA’ E FORMAZIONE POLITICA
Art. 56 (Forum tematici)
Art. 57 (Formazione politica)
Art. 58 (Fondazione del Partito Democratico)
TITOLO VII
GESTIONE FINANZIARIA
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
(Autonomia patrimoniale e gestionale)
(Bilancio)
(Collegio dei revisori)
(Finanziamento)
(Comitato di tesoreria)
TITOLO VIII
ORGANI E PROCEDURE DI GARANZIA
Art. 64 (Composizione della Commissione di garanzia)
Art. 65 (Competenze della Commissione di garanzia)
Art. 66 (Poteri sostitutivi)
TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
(Entrata in vigore e pubblicazione)
(Revisione dello Statuto)
(Unione provinciale di Trieste)
(Prima elezione delle Assemblee provinciali, delle Assemblee Comunali, dei
Coordinamenti dei Circoli)
Art. 71 (Cause di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti e dall’Albo degli elettori)
Art. 72 (Disposizioni transitorie sugli organi del Partito Democratico)
Art. 73 (Disposizioni sull’interpretazione)
4
Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
TITOLO I
Principi e soggetti
CAPO I – Principi
Articolo 1
(Principi generali)
1. Il Partito Democratico – Unione regionale del Friuli Venezia Giulia si riconosce nei principi contenuti nello
Statuto nazionale, nel Codice etico e nel Manifesto dei valori.
2. Il Partito Democratico – Unione regionale del Friuli Venezia Giulia persegue e valorizza la specialità
regionale, riconosce e promuove i valori dell’inclusione, dell’interculturalità e del plurilinguismo, favorisce
l’accoglienza e i processi di integrazione politica, economica e culturale fra i cittadini dell’Unione Europea
e in particolare con i Paesi contermini.
2. Il Partito Democratico – Unione regionale del Friuli Venezia Giulia è di seguito indicato con la
denominazione “Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia”.
CAPO II – Soggetti
Articolo 2
(Elettrici ed elettori del Partito Democratico)
1. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le persone
che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti in Italia,
cittadine e cittadini di altri Paesi regolarmente presenti in Italia, anche non iscritti al Partito Democratico
del Friuli Venezia Giulia, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle
elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
2. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia hanno diritto di:
a) partecipare all’elezione diretta del Segretario e dell’ Assemblea nazionale;
b) partecipare all’elezione diretta degli organi del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia nei casi e
nei modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento congressuale;
c) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del Partito Democratico alle cariche
istituzionali nei casi e nei modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento elettorale;
d) avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
e) votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di
consultazione;
f) prendere parte a Forum tematici;
g) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
h) prendere parte alle attività dei circoli senza diritto di voto;
i) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le
norme del presente Statuto.
Articolo 3
(Iscritte ed iscritti al Partito Democratico)
1. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini
dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso
di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, lo Statuto, il Codice etico, e
accettano di essere registrate nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell’Albo pubblico delle
elettrici e degli elettori.
2. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia hanno gli stessi diritti degli elettori.
Hanno inoltre il diritto di:
a) essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a qualsiasi carica istituzionale
elettiva;
b) eleggere gli organi del partito e votare nei referendum riservati agli iscritti;
5
Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
c) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti del Partito ai diversi livelli e sottoscrivere le
proposte di candidatura per l’elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
d) sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
e) partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
f) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
g) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito.
3. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia hanno gli stessi doveri degli elettori
e delle elettrici. Hanno inoltre il dovere di:
a) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
b) contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;
c) favorire l’ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli
elettori;
d) rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.
Articolo 4
(Anagrafe degli iscritti e Albo degli elettori)
1. Sono istituiti l’Anagrafe regionale delle iscritte e degli iscritti e l’Albo regionale delle elettrici e degli elettori
del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia. L’Anagrafe regionale e l’Albo regionale sono parte
integrante dei corrispondenti nazionali.
2. L’iscrizione al partito così come la registrazione nell’Albo degli elettori e delle elettrici possono avvenire
anche per via telematica, sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento dal sedicesimo
anno di età. L’iscrizione e la registrazione hanno efficacia fino a quando non venga richiesta la
cancellazione da parte dell’iscritto o dell’elettore, ovvero venga assunto un provvedimento di esclusione
nei loro confronti.
3. Sono esclusi dalla registrazione nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori le persone che siano
iscritte ad altri partiti o formazioni politiche o aderiscano a gruppi assembleari di altri partiti o formazioni
politiche all’interno di organi istituzionali elettivi ove sia costituito il gruppo del Partito Democratico.
Qualora la Commissione regionale di garanzia, su segnalazione del Segretario del Circolo, abbia
cognizione di tale causa ostativa riguardo a persone già registrate, ne decreta la cancellazione.
4. L’istituzione e l’organizzazione dell’Anagrafe degli iscritti e dell’Albo degli elettori sono disciplinate dal
regolamento approvato dell’Assemblea regionale. Anagrafe e Albo sono aggiornati e custoditi a cura dei
circoli, i quali comunicano i dati anche in via telematica alla Segreteria provinciale competente e a quella
regionale.
TITOLO II
Organizzazione del Partito Democratico
CAPO I – Articolazione territoriale
Articolo 5
(Livelli territoriali del Partito Democratico)
1. L’organizzazione del Partito Democratico si articola secondo la struttura seguente:
a) l’Unione regionale
b) l’Unione provinciale;
c) l’Unione comunale dei circoli;
d) il Circolo.
2. Le organizzazioni di livello provinciale e locale hanno autonomia politica, programmatica, organizzativa e
finanziaria in tutte le materie che il presente statuto non riservi alla competenza degli organi regionali,
comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello provinciale e comunale.
Articolo 6
(L’Unione regionale)
1. L’Unione regionale del Friuli Venezia Giulia rappresenta la politica del Partito Democratico nel Friuli
Venezia Giulia, in rapporto con il livello nazionale.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
2. L’Unione regionale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria.
L’autonomia politica si esercita nel quadro delle regole contenute nello Statuto nazionale ed in quello
regionale, al fine di concorrere all’elaborazione dell’indirizzo politico del partito e alla scelta delle
candidature relative al proprio ambito territoriale.
Articolo 7
(L’Unione provinciale)
1. L’Unione provinciale rappresenta la politica del Partito Democratico nell’ambito della Provincia.
2. L’Unione provinciale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria.
L’autonomia politica si esercita nel quadro delle regole contenute nello Statuto nazionale e in quello
regionale, al fine di concorrere con il livello regionale all’elaborazione dell’indirizzo politico del partito e ha
ad oggetto in particolare la scelta delle candidature a presidente della provincia e a consigliere
provinciale.
Articolo 8
(L’Unione comunale dei circoli)
1. Qualora nella circoscrizione di un comune siano costituiti due o più circoli territoriali, può essere istituita
un’Unione comunale. L’Unione comunale rappresenta la politica del Partito Democratico nell’ambito del
comune.
2. L’Unione Comunale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria.
L’autonomia politica si esercita nel quadro delle regole contenute nello Statuto nazionale e in quello
regionale e ha ad oggetto in particolare la scelta delle candidature a sindaco e a consigliere comunale.
3. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, l’Unione comunale coincide con il Circolo territoriale
comunale, che rappresenta il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia di quel territorio.
Articolo 9
(Il Circolo)
1. Il Circolo è l’unità organizzativa di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito.
2. I circoli si distinguono, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto nazionale, in:
a) circoli territoriali, legati al luogo di residenza o di domicilio o di rappresentanza istituzionale;
b) circoli di ambiente: legati al luogo in cui si esercita l’attività lavorativa o di studio;
c) circoli on line: istituiti sulla rete internet.
3. L’iscritto partecipa alla vita politica e esercita i diritti previsti dal presente Statuto presso il proprio circolo.
4. Chi è iscritto contemporaneamente ad un Circolo territoriale e ad un Circolo di ambiente ha diritto di
partecipare alla vita politica interna ed alla elezione degli organi dirigenti di entrambi i circoli. L’iscritto
deve indicare presso quale dei due circoli intende esercitare gli altri diritti, in particolare quelli previsti
all’articolo 3, comma 2, lettere c) e d) del presente Statuto, secondo le modalità previste dal
Regolamento sull’Anagrafe degli iscritti e l’Albo degli elettori.
5. Al circolo on line si aderisce indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio. Gli iscritti ai
Circoli on line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all’elezione degli organi
dirigenti di questi, devono comunque indicare il Circolo territoriale o di ambiente dove esercitare gli altri
propri diritti ai sensi del presente Statuto.
Articolo 10
(Costituzione dei circoli)
1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti può essere costituito un solo Circolo territoriale e in
riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo di ambiente.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in ciascuna porzione del territorio e in
riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio, così come definita dall’Unione provinciale, può essere
costituito un solo Circolo, rispettivamente territoriale e di ambiente.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
3. In ogni caso è costituito un circolo territoriale per ogni comune con popolazione superiore a cinquemila
abitanti e, nelle città con popolazione superiore a centomila abitanti, per ciascuno dei collegi costituiti per
l’elezione del Segretario nazionale, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, dello Statuto nazionale.
4. Nei comuni montani e negli altri comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si possono costituire circoli
territoriali sovra-comunali tra comuni contermini.
5. La costituzione di un circolo di ambiente è approvata dalla Direzione provinciale competente per
territorio, che delibera esaminate le linee programmatiche presentate dai promotori. Contro il diniego alla
costituzione del circolo di ambiente è ammesso il ricorso alla Commissione regionale di garanzia.
6. Le modalità di costituzione dei circoli on-line, il loro funzionamento, gli organi e le relative modalità di
elezione sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dal Coordinamento nazionale.
CAPO II – Gli organi del Partito Democratico
Articolo 11
(Principi)
1. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, coerentemente con i principi dello Statuto nazionale,
assicura a tutti i livelli la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organi dirigenti ed esecutivi. A
tal fine, in tutti i casi in cui sia previsto un voto di lista con la facoltà di esprimere più preferenze, qualora
non si indichi una sola preferenza, è obbligatorio esprimere un numero di preferenze ripartito in modo
eguale per ciascun genere, a pena di nullità del voto di preferenza.
2. Le candidature e gli incarichi sono regolati dal Codice etico e dal presente Statuto in modo da garantire
la più ampia possibilità di accesso alle cariche, in condizioni di pari opportunità e in base alle capacità e
al merito, l’avvicendamento degli eletti nei mandati e il limite al cumulo degli incarichi.
3. L’Assemblea regionale approva i regolamenti in materia elettorale previo parere della Commissione
regionale di garanzia e in conformità alle disposizioni del presente Statuto e del Codice etico.
4. L’iscritto al Partito Democratico che, senza giustificato motivo, non prenda parte a tre riunioni
consecutive dell’organo cui partecipa, è dichiarato decaduto dal Presidente del medesimo organo o da
colui che ne svolga le funzioni.
Sezione I
L’Unione regionale
Articolo 12
(Organi dell’Unione regionale)
1. Gli organi dell’Unione regionale sono:
a) il Segretario regionale;
b) l’Assemblea regionale;
c) la Direzione regionale;
d) il Tesoriere regionale;
e) la Commissione regionale di garanzia.
Articolo 13
(Il Segretario regionale)
1. Il Segretario regionale rappresenta il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, ne esprime l’indirizzo
politico sulla base del programma presentato all’atto della candidatura e degli orientamenti
dell’Assemblea regionale.
2. Il Segretario regionale dura in carica quattro anni e non può essere rieletto qualora abbia ricoperto
l’incarico per due mandati pieni o un arco temporale equivalente.
3. Qualora il Segretario si dimetta per un dissenso motivato nei confronti di deliberazioni assembleari,
l’Assemblea può eleggere a maggioranza assoluta dei suoi componenti il nuovo Segretario per la parte
rimanente del mandato; nel caso in cui il quorum non venga raggiunto, l’Assemblea è sciolta.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
4. Qualora il Segretario cessi dalla carica prima del termine del mandato per cause diverse da quelle
indicate al comma 3, l’Assemblea può eleggere il nuovo Segretario per la parte rimanente del mandato,
oppure decretare lo scioglimento dell’Assemblea.
Articolo 14
(Elezione del Segretario regionale)
1. Il Segretario regionale è eletto a scrutinio segreto dagli elettori e dagli iscritti del Partito Democratico del
Friuli Venezia Giulia unitamente all’Assemblea regionale, a distanza di due anni dall’elezione del
Segretario e dell’Assemblea nazionale, a norma dell’articolo 15, commi 5 e 6, dello Statuto nazionale.
2. Le elezioni sono disciplinate dal Regolamento elettorale regionale, il quale indicherà il numero minimo di
sottoscrizioni degli iscritti necessarie per la presentazione delle candidature.
3. Risultano ammessi all’elezione per la carica di Segretario regionale i tre candidati che abbiano ottenuto il
maggior numero di consensi da parte dei membri della Convenzione regionale, purché abbiano ottenuto
almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi; sono altresì ammessi all’elezione i candidati
che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima
percentuale da parte dei rappresentanti di almeno due province
4. I candidati sono votati dagli iscritti e dagli elettori registrati all’Albo regionale degli elettori del Partito
Democratico almeno quindici giorni prima delle elezioni, secondo i principi indicati dagli articoli 2 e 42
dello Statuto nazionale e dall’articolo 4 del presente Statuto.
5. È eletto Segretario regionale il candidato collegato alle liste che hanno ottenuto complessivamente la
maggioranza dei seggi all’Assemblea regionale.
Articolo 15
(L’Assemblea regionale)
1. L’Assemblea regionale è formata da centoventi componenti eletti a scrutinio segreto contestualmente
all’elezione del Segretario regionale, dal Segretario regionale e dai candidati non eletti alla carica di
Segretario regionale ammessi all’elezione diretta ai sensi del presente Statuto.
2. I componenti sono votati dagli elettori e dagli iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia sulla
base di liste circoscrizionali concorrenti, collegate al candidato Segretario regionale. Il sistema elettorale,
le circoscrizioni e la ripartizione dei seggi fra le stesse sono disciplinati dal Regolamento elettorale,
secondo i principi di cui all’articolo 1, comma 8, dello Statuto nazionale, che prevede anche la
contendibilità delle cariche.
3. Alle riunioni partecipano, qualora non siano stati eletti, con solo diritto di parola:
a) i Segretari provinciali;
b) il Segretario dell’organizzazione giovanile regionale;
c) i parlamentari e i consiglieri regionali iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia;
d) i componenti dell’Assemblea nazionale del Partito Democratico eletti nel Friuli Venezia Giulia;
e) i membri della Segreteria e della Direzione regionale;
f) i Sindaci dei comuni capoluogo, i Presidenti di Provincia, il Presidente della Regione e i componenti
della Giunta regionale, qualora iscritti al Partito Democratico;
g) la responsabile della Conferenza delle donne democratiche;
h) il coordinatore del Coordinamento degli sloveni;
i) il coordinatore del Coordinamento degli elettori immigrati.
4. L’Assemblea elegge il proprio Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.
Nel caso in cui il quorum non venga raggiunto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti.
5. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, ovvero qualora ne facciano
richiesta il Segretario regionale, oppure un quinto dei suoi componenti.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
Articolo 16
(Poteri dell’Assemblea regionale)
1. L’Assemblea regionale è l’organo di indirizzo politico del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
Esercita le funzioni previste dal presente Statuto.
2. In particolare è competenza dell’Assemblea regionale:
a) approvare i Regolamenti di attuazione dello Statuto;
b) approvare il Regolamento elettorale, nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento quadro
nazionale, e le liste per il Consiglio regionale e le altre proposte di candidatura di propria
competenza;
c) approvare annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
d) approvare il proprio regolamento a maggioranza assoluta;
e) eleggere la Direzione regionale, il Tesoriere regionale e i componenti della Commissione regionale
di garanzia.
3. L’Assemblea può esprimere la sfiducia nei confronti del Segretario. La sfiducia comporta le dimissioni del
Segretario e lo scioglimento dell’Assemblea. La sfiducia è espressa mediante l’approvazione di una
mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea e approvata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione è messa in discussione non
prima di tre giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione.
Articolo 17
(La Direzione regionale)
1. La Direzione regionale è proposta dal Segretario regionale in coerenza con il risultato congressuale. La
proposta è votata dall’Assemblea regionale.
2. La Direzione regionale è formata da quaranta componenti votati dall’Assemblea regionale, dai
componenti di diritto e dal Segretario regionale che la presiede. Inoltre partecipano con solo diritto di
parola gli eletti al Parlamento nazionale ed europeo e al Consiglio regionale. La rappresentanza paritaria
tra i generi è garantita operando i riequilibri necessari tra gli eletti.
3. Sono componenti di diritto:
a) il Presidente dell’Assemblea regionale;
b) i Vicesegretari, qualora nominati;
c) il Tesoriere regionale;
d) il Segretario dell’organizzazione giovanile regionale;
e) i Segretari provinciali;
f) il capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale.
4. La Direzione regionale attua gli indirizzi dell’Assemblea regionale, propone le iniziative politiche del
Partito. Approva la disciplina sul funzionamento interno a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto il Presidente della Regione, i componenti della Giunta
regionale, i Presidenti di Provincia, qualora iscritti al Partito Democratico, i membri della Segretaria
regionale che non sono componenti, né eletti né di diritto, della Direzione regionale, i componenti del
Friuli Venezia Giulia della Direzione nazionale e il coordinatore del Coordinamento degli sloveni.
6. I componenti di diritto e coloro che partecipano senza diritto di voto non sono candidabili alla
componente elettiva della Direzione.
Articolo 18
(La Segreteria regionale)
1. Il Segretario regionale nomina i componenti della Segreteria regionale, favorendo la pari rappresentanza
di genere. Può nominare fino a due vicesegretari. Il Tesoriere regionale è componente di diritto
2. Ogni componente della Segreteria può essere revocato dal Segretario regionale con provvedimento
motivato, comunicato all’Assemblea regionale.
3. La Segreteria coadiuva il Segretario nell’attività dell’Unione regionale.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
4. La Segreteria è convocata e presieduta dal Segretario.
Articolo 19
(Il Tesoriere regionale)
1. Il Tesoriere regionale è eletto dall’Assemblea regionale, su proposta del Segretario regionale.
2. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione patrimoniale e finanziaria dell’Unione regionale; ha la
rappresentanza legale e processuale dell’Unione regionale ed esercita le sue funzioni in base al
Regolamento finanziario regionale.
3. Il Tesoriere resta in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un mandato. Nel caso in cui cessi
dalla carica prima del termine, l’Assemblea elegge un nuovo tesoriere che rimane in carica per la parte
rimanente del mandato.
Articolo 20
(La Commissione regionale di garanzia)
1. La Commissione regionale di garanzia è eletta dall’Assemblea regionale con il metodo del voto limitato
nel corso della riunione di insediamento ed è composta da cinque iscritti di riconosciuta competenza ed
indipendenza.
2. Gli organi della Commissione, la loro durata e le competenze, sono disciplinate al Titolo VIII dello
Statuto.
Sezione II
L’Unione provinciale
Articolo 21
(Organi dell’Unione provinciale)
1. Gli organi dell’Unione provinciale sono:
a) il Segretario provinciale;
b) l’Assemblea provinciale;
c) la Direzione provinciale, ove istituita;
d) il Tesoriere provinciale;
e) la Commissione provinciale di garanzia.
Articolo 22
(Il Segretario provinciale)
1. ll Segretario provinciale è eletto a scrutinio segreto dagli elettori e dagli iscritti del Partito Democratico di
ciascuna circoscrizione provinciale unitamente all’Assemblea provinciale, entro sei mesi dall’elezione del
Segretario regionale.
2. La presentazione delle candidature è disciplinata dal Regolamento elettorale. Ogni candidato Segretario
si collega ad una o più liste di candidati all’Assemblea provinciale.
3. È eletto Segretario provinciale il candidato collegato alle liste che hanno ottenuto complessivamente la
maggioranza dei seggi all’Assemblea provinciale.
4. Il Segretario provinciale rappresenta il Partito Democratico a livello provinciale, ne esprime l’indirizzo
politico sulla base del programma presentato all’atto della sua candidatura e degli orientamenti
dell’Assemblea provinciale.
5. Il Segretario provinciale dura in carica quattro anni e non può essere rieletto qualora abbia ricoperto
l’incarico per due mandati pieni o un arco temporale equivalente.
6. Qualora il Segretario provinciale si dimetta per un dissenso motivato nei confronti di deliberazioni
assembleari, l’Assemblea può eleggere a maggioranza assoluta dei suoi componenti il nuovo Segretario
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
per la parte rimanente del mandato; nel caso in cui il quorum non venga raggiunto, l’Assemblea è
sciolta.
7. Qualora il Segretario provinciale cessi dalla carica prima del termine del mandato per cause diverse da
quelle indicate al comma 6, l’Assemblea può eleggere il nuovo Segretario per la parte rimanente del
mandato, oppure decretare lo scioglimento dell’Assemblea.
8. Per essere ammesso a votare l’elettore si registra all’Albo almeno quindici giorni prima della data fissata
per le elezioni secondo i principi indicati dagli articoli 2 e 42 dello Statuto nazionale e dall’articolo 4 del
presente Statuto.
Articolo 23
(L’Assemblea provinciale)
1. L’Assemblea provinciale è l’organo di indirizzo politico del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia
del corrispondente livello territoriale.
2. L’Assemblea provinciale è formata da un numero di componenti compreso tra quaranta e centoventi,
tenuto anche conto del numero degli iscritti di ogni Provincia, eletti contestualmente all’elezione del
Segretario provinciale, dal Segretario provinciale e dai candidati non eletti alla carica di Segretario
provinciale. Il numero dei componenti è fissato dall’Assemblea provinciale, secondo le disposizioni del
Regolamento elettorale.
3. I componenti sono eletti a scrutinio segreto contestualmente all’elezione del Segretario provinciale. Il
sistema elettorale è disciplinato dal Regolamento elettorale, secondo i principi di cui all’articolo 1, comma
8, dello Statuto nazionale, che prevede anche la contendibilità delle cariche. I candidati sono votati dagli
iscritti e dagli elettori registrati all’Albo regionale degli elettori del Partito Democratico della circoscrizione
provinciale almeno quindici giorni prima delle elezioni, secondo i principi indicati dagli articoli 2 e 42 dello
Statuto nazionale ed dall’articolo 4 del presente Statuto.
4. Alle riunioni partecipano, qualora non siano stati eletti, con solo diritto di parola:
a) i Segretari delle Unioni comunali della provincia, costituite nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti;
b) il Segretario dell’organizzazione giovanile provinciale;
c) i parlamentari e gli eletti a cariche istituzionali regionali del Partito Democratico iscritti ai circoli della
rispettiva provincia;
d) i componenti dell’Assemblea nazionale del Partito Democratico eletti nel friuli Venezia Giulia
e) il Sindaco del comune capoluogo dell’Unione provinciale, il Presidente della Provincia e i componenti
della Giunta provinciale, qualora iscritti al Partito Democratico;
f) i componenti del Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico e il Capogruppo del Consiglio
del comune capoluogo dell’Unione provinciale;
g) i membri della Segreteria e della Direzione provinciale;
h) il coordinatore del Coordinamento degli sloveni, qualora costituito.
5. L’Assemblea provinciale elegge il proprio Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei
componenti. Nel caso in cui il quorum non venga raggiunto si procede al ballottaggio tra i due candidati
che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
6. L’Assemblea provinciale approva i regolamenti di organizzazione dei propri organi e per l’attività a livello
sovracomunale.
7. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, ovvero qualora ne facciano
richiesta il Segretario provinciale, oppure un quinto dei suoi componenti.
8. L’Assemblea provinciale può esprimere la sfiducia nei confronti del Segretario. La sfiducia comporta le
dimissioni del Segretario e lo scioglimento dell’Assemblea. La sfiducia è espressa mediante
l’approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea
e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione è messa in
discussione non prima di tre giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione.
Articolo 24
(La Direzione provinciale)
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
1. E’ facoltà dell’Assemblea provinciale istituire la Direzione provinciale, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi.
2. La Direzione provinciale è proposta dal Segretario provinciale in coerenza con il risultato congressuale.
La proposta è votata dall’Assemblea provinciale.
3. La Direzione provinciale è formata da un numero di componenti elettivi, che varia tra il venti e il trenta
per cento dei componenti dell’Assemblea, votati dall’Assemblea provinciale, dai componenti di diritto e
dal Segretario provinciale che la presiede. Inoltre partecipano con solo diritto di parola i parlamentari, i
consiglieri regionali e provinciali del Partito Democratico della rispettiva provincia. La rappresentanza
paritaria tra i generi è garantita operando i riequilibri necessari tra gli eletti.
4. Sono componenti di diritto:
a) il Presidente dell’Assemblea provinciale;
b) il Tesoriere provinciale;
c) il Segretario dell’organizzazione giovanile provinciale;
d) il capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio provinciale.
5. La Direzione provinciale attua gli indirizzi dell’Assemblea provinciale, propone le iniziative politiche del
Partito. Approva la disciplina sul funzionamento interno a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto il Presidente della Provincia, i componenti della Giunta
provinciale e il Sindaco del Comune capoluogo qualora iscritti al Partito Democratico, ovvero l’iscritto o
l’iscritta al Partito Democratico che ricoprono la più alta carica istituzionale a livello provinciale e nel
Comune capoluogo, i membri della Segreteria provinciale che non sono componenti, né eletti né di
diritto, della Direzione provinciale e il coordinatore del Coordinamento degli sloveni, qualora costituito.
7. I componenti di diritto e coloro che partecipano senza diritto di voto non sono candidabili alla
componente elettiva della Direzione.
Articolo 25
(La Segreteria provinciale)
1. Il Segretario provinciale nomina i componenti della Segreteria provinciale, favorendo la pari
rappresentanza di genere. Il Tesoriere provinciale è componente di diritto
2. Ogni componente della Segreteria può essere revocato dal Segretario provinciale con provvedimento
motivato, comunicato all’Assemblea provinciale.
3. La Segreteria coadiuva il Segretario nell’attività dell’Unione provinciale.
4. La Segreteria è convocata e presieduta dal Segretario.
Articolo 26
(I Coordinamenti territoriali)
1. Nell’ambito di ciascuna provincia i Circoli e le Unioni comunali possono formare Coordinamenti
territoriali, al fine di promuovere le attività e le iniziative dei circoli in ragione di peculiarità del territorio o
problematiche economiche e sociali.
2. Il Coordinamento territoriale è istituito sulla base di un documento programmatico e di organizzazione,
sottoscritto dai Segretari dei Circoli e delle Unioni comunali aderenti e approvato dall’Assemblea
provinciale.
Articolo 27
(La Commissione provinciale di garanzia)
1. La Commissione provinciale di garanzia è eletta dall’Assemblea provinciale con il metodo del voto
limitato ed è composta da tre iscritti di riconosciuta competenza ed indipendenza.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
2. Gli organi della Commissione, la loro durata e le competenze, sono disciplinate al Titolo VIII dello
Statuto.
Articolo 28
(Il Tesoriere provinciale)
1. Il Tesoriere provinciale è eletto dall’Assemblea provinciale, su proposta del Segretario provinciale.
2. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione patrimoniale e finanziaria del partito a livello provinciale;
ha la rappresentanza legale e processuale dell’Unione provinciale ed esercita le sue funzioni in base al
Regolamento finanziario regionale.
3. Il Tesoriere resta in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un mandato. Nel caso in cui cessi
dalla carica prima del termine, l’Assemblea elegge un nuovo tesoriere che rimane in carica per la parte
rimanente del mandato.
Sezione III
L’Unione comunale dei Circoli
Articolo 29
(Organi dell’Unione comunale)
1. Gli organi dell’Unione comunale, istituita ai sensi dell’articolo 8 nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti, sono:
a) il Segretario comunale;
b) l’Assemblea comunale;
c) il Tesoriere comunale.
2. Nei comuni fino a 15.000 abitanti, le funzioni e i poteri riconosciuti all’Unione comunale e ai suoi organi
sono attribuiti al Circolo territoriale comunale e ai suoi organi, disciplinati dalla Sezione IV del presente
Titolo.
Articolo 30
(Il Segretario comunale)
1. Il Segretario comunale è eletto a scrutinio segreto dagli elettori e dagli iscritti ai circoli dell’Unione
comunale unitamente all’Assemblea comunale entro sei mesi dall’elezione del Segretario regionale nel
rispetto dei criteri fissati dal Regolamento elettorale, che prevede anche il collegamento con una o più
liste di candidati all’Assemblea comunale.
2. Il sistema elettorale è disciplinato dal Regolamento elettorale, secondo i principi di cui all’articolo 1,
comma 8, dello Statuto nazionale. I candidati sono votati dagli iscritti e dagli elettori registrati all’Albo
degli elettori del Partito Democratico dei Circoli dell’Unione comunale almeno quindici giorni prima delle
elezioni, secondo i principi indicati dagli articoli 2 e 42 dello Statuto nazionale e dall’articolo 4 del
presente Statuto.
3. Il Segretario comunale rappresenta il Partito Democratico a livello comunale, ne esprime l’indirizzo
politico sulla base del programma presentato all’atto della candidatura e degli orientamenti
dell’Assemblea comunale.
4. Il Segretario comunale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta e comunque per un
massimo di otto anni, eventualmente distribuiti nell’arco di tre mandati
5. Qualora il Segretario comunale si dimetta per un dissenso motivato nei confronti di deliberazioni
assembleari, l’Assemblea può eleggere a maggioranza assoluta dei suoi componenti il nuovo Segretario
per la parte rimanente del mandato; nel caso in cui il quorum non venga raggiunto, l’Assemblea è sciolta
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
6. Qualora il Segretario comunale cessi dalla carica prima del termine del mandato per cause diverse da
quelle indicate al comma 5, l’Assemblea può eleggere il nuovo Segretario per la parte rimanente del
mandato, oppure decretare lo scioglimento dell’Assemblea.
Articolo 31
(L’Assemblea comunale)
1. L’Assemblea comunale è l’organo di indirizzo politico del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia del
corrispondente livello territoriale.
2. I componenti sono eletti a scrutinio segreto contestualmente all’elezione del Segretario comunale. Il
sistema elettorale è disciplinato dal Regolamento elettorale, secondo i principi di cui all’articolo 1, comma
8, dello Statuto nazionale, che prevede anche la contendibilità delle cariche. I candidati sono votati dagli
iscritti e dagli elettori registrati all’Albo regionale degli elettori del Partito Democratico dell’Unione
comunale almeno quindici giorni prima delle elezioni, secondo i principi indicati dagli articoli 2 e 42 dello
Statuto nazionale ed dall’articolo 4 del presente Statuto.
3. Alle riunioni partecipano, qualora non siano stati eletti, con solo diritto di parola:
a) i Segretari dei circoli facenti parte dell’Unione comunale;
b) il Tesoriere comunale;
c) il Segretario dell’organizzazione giovanile comunale;
d) gli eletti a cariche istituzionali iscritti ai circoli dell’Unione comunale;
e) gli eletti all’Assemblea nazionale, regionale e provinciale iscritti ai circoli dell’Unione comunale.
4. L’Assemblea comunale elegge il proprio Presidente a scrutinio segreto e approva i regolamenti di
organizzazione dei propri organi e per l’attività a livello comunale.
5. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, ovvero qualora ne facciano
richiesta il Segretario comunale o un quinto dei suoi componenti
6. L’Assemblea può esprimere la sfiducia nei confronti del Segretario. La sfiducia comporta le dimissioni del
Segretario e lo scioglimento dell’Assemblea. La sfiducia è espressa mediante l’approvazione di una
mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea e approvata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione è messa in discussione non
prima di tre giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione.
Articolo 32
(La Segreteria comunale)
1. Il Segretario comunale nomina i componenti della Segreteria, favorendo la pari rappresentanza di
genere. Il Tesoriere comunale è componente di diritto
2. Ogni componente della Segreteria può essere revocato dal Segretario comunale con provvedimento
motivato, comunicato all’Assemblea comunale.
3. La Segreteria coadiuva il Segretario nell’attività dell’Unione comunale.
4. La Segreteria è convocata e presieduta dal Segretario.
Articolo 33
(Il Tesoriere comunale)
1. Il Tesoriere comunale è eletto dall’Assemblea comunale su proposta del Segretario comunale.
2. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione patrimoniale e finanziaria del partito a livello comunale;
ha la rappresentanza legale e processuale dell’Unione comunale ed esercita le sue funzioni in base al
Regolamento finanziario regionale.
15
Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
3. Il Tesoriere resta in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un mandato. Nel caso in cui cessi
dalla carica prima del termine, l’Assemblea elegge un nuovo tesoriere che rimane in carica per la parte
rimanente del mandato.
Sezione IV
Il Circolo
Articolo 34
(Organi del Circolo)
1. Gli organi del Circolo sono:
a) l’Assemblea degli iscritti;
b) il Segretario del Circolo;
c) il Coordinamento del Circolo
d) il Tesoriere.
Articolo 35
(L’Assemblea degli iscritti)
1. L’Assemblea è composta dalle iscritte e dagli iscritti al Circolo.
2. Hanno diritto di voto le iscritte e gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.
3. L’Assemblea elegge il proprio Presidente e approva il regolamento di organizzazione del Circolo.
4. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno ogni tre mesi, ovvero qualora ne facciano richiesta il
Segretario del Circolo, oppure il Coordinamento, oppure un terzo degli iscritti.
5. L’Assemblea può esprimere la sfiducia nei confronti del Segretario. La sfiducia comporta le dimissioni del
Segretario e lo scioglimento dell’Assemblea. La sfiducia è espressa mediante l’approvazione di una
mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea e approvata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione è messa in discussione non
prima di tre giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione.
Articolo 36
(Il Segretario del Circolo)
1. Il Segretario del Circolo è eletto a scrutinio segreto dagli elettori e dagli iscritti al circolo entro sei mesi
dall’elezione del Segretario regionale nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento regionale, che
prevede anche il collegamento con una o più liste di candidati al coordinamento del circolo.
2. Il sistema elettorale è disciplinato dal Regolamento elettorale, secondo i principi di cui all’articolo 1,
comma 8, dello Statuto nazionale. I candidati sono votati dagli iscritti e dagli elettori registrati all’Albo
degli elettori del Partito Democratico del circolo almeno quindici giorni prima delle elezioni, secondo i
principi indicati dagli articoli 2 e 42 dello Statuto nazionale ed dall’articolo 4 del presente Statuto.
3. ll Segretario rappresenta il Partito Democratico a livello locale, ne esprime l’indirizzo politico sulla base
del programma presentato all’atto della candidatura e degli orientamenti dell’Assemblea del Circolo.
4. Il Segretario dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta e comunque per un massimo di
otto anni, eventualmente distribuiti nell’arco di tre mandati.
5. Qualora il Segretario cessi dalla carica o si dimetta prima del termine del mandato, l’Assemblea elegge il
nuovo Segretario per l’intero mandato.
Articolo 37
(Il Coordinamento del Circolo)
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
1. Il Coordinamento del Circolo è formato dai componenti di diritto, dai componenti elettivi, il cui numero
varia tra il venti e il trenta per cento dei membri dell’Assemblea e dal Segretario del Circolo che lo
presiede. La rappresentanza paritaria tra i generi è garantita operando i riequilibri necessari tra gli eletti.
2. I componenti elettivi, che non possono essere in numero inferiore a quelli di diritto, sono eletti a scrutinio
segreto contestualmente all’elezione del Segretario del Circolo. I candidati sono votati dagli iscritti e dagli
elettori residenti nel circondario del Circolo, registrati all’Albo degli elettori del Partito Democratico del
Circolo almeno quindici giorni prima delle elezioni, secondo i principi indicati dagli articoli 2 e 42 dello
Statuto nazionale e dall’articolo 4 del presente Statuto. Nei Circoli di ambiente l’elettorato attivo spetta a
coloro che ivi esercitano attività di lavoro e studio e nei Circoli on line a coloro che prestano formale
adesione all’atto costitutivo del Circolo stesso almeno quindici giorni prima della data fissata per le
elezioni.
3. Sono componenti di diritto:
a) il Presidente dell’Assemblea del Circolo;
b) il Tesoriere del Circolo;
4. Il Coordinamento attua gli indirizzi dell’Assemblea del Circolo, propone le iniziative politiche del Partito.
Approva la disciplina sul funzionamento interno a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto l’iscritto o l’iscritta al Partito Democratico che ricoprono
incarichi istituzionali e gli eletti all’Assemblea nazionale, regionale e provinciale iscritti al Circolo.
6. I componenti di diritto e coloro che partecipano senza diritto di voto non sono candidabili alla
componente elettiva del Coordinamento.
Articolo 38
(Il Tesoriere)
1. Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea degli iscritti, su proposta del Segretario del Circolo.
2. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione patrimoniale e finanziaria del Circolo; ha la
rappresentanza legale e processuale del Circolo ed esercita le sue funzioni in base al Regolamento
finanziario regionale.
3. Il Tesoriere resta in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un mandato. Nel caso in cui cessi
dalla carica prima del termine, l’Assemblea elegge un nuovo tesoriere che rimane in carica per la parte
rimanente del mandato.
TITOLO III
Le cariche istituzionali
Articolo 39
(Principi)
1. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, coerentemente con i principi dello Statuto nazionale,
favorisce a tutti i livelli la presenza paritaria di donne e di uomini nell’accesso alle cariche istituzionali.
2. La candidature agli incarichi istituzionali sono regolate dal Codice etico e dal presente Statuto in modo
da favorire la più ampia possibilità di accesso, in condizioni di pari opportunità e in base alle capacità e al
merito, l’avvicendamento degli eletti nei mandati, nonché da garantire il limite al cumulo degli incarichi.
3. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la scelta dei candidati del Partito Democratico del Friuli Venezia
Giulia alle cariche istituzionali monocratiche e la selezione delle candidature per le assemblee
rappresentative ad ogni livello avvengono con il metodo delle primarie, ai sensi degli articoli 18 e 20 dello
Statuto nazionale.
4. L’Assemblea regionale può altresì riservarsi la facoltà di proporre agli organi nazionali competenti fino
ad un terzo dei componenti le liste per le elezioni al Parlamento nazionale ed europeo, al fine di garantire
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
un riequilibrio nella rappresentanza di genere, territoriale, o per la valorizzazione di personalità altamente
qualificate. Nella stesura delle liste le candidature espresse dalle primarie e quelle individuate
dall’assemblea devono seguire un ordine alternato. Il Regolamento elettorale disciplina le modalità di
svolgimento delle stesse tenendo conto della rappresentanza dei territori.
5. Quando la legge elettorale prevede il voto di preferenza o collegi uninominali con ripartizione
proporzionale dei seggi dell’assemblea rappresentativa, le liste dei candidati del partito democratico
sono approvate dall’Assemblea del livello territoriale corrispondente, a maggioranza assoluta dei
componenti, previa ampia ed obbligatoria consultazione degli iscritti ed eventualmente degli elettori,
svolta con le modalità previste dal Regolamento regionale.
Articolo 40
(Elezioni primarie)
1. Le elezioni primarie e le forme di partecipazione democratica sono disciplinate dal Regolamento
elettorale.
2. Le elezioni primarie per la designazione delle candidature alle cariche istituzionali monocratiche sono
aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime elezioni abbiano compiuto
sedici anni, nonché, con i medesimi requisiti di età, alle cittadine e ai cittadini dell’Unione europea
residenti in Italia, alle cittadine e ai cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al
momento del voto dichiarino di essere elettori del Partito Democratico e devolvano il contributo previsto
dal Regolamento elettorale.
3. Il Regolamento elettorale stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature e per la
convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle
candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle
operazioni di voto.
Articolo 41
(Candidature alle elezioni primarie)
1. La candidatura alle elezioni primarie può essere avanzata da:
a) un decimo dei componenti dell’Assemblea corrispondente al livello territoriale cui appartiene la carica
istituzionale;
b) il tre per cento degli iscritti al Partito Democratico nella circoscrizione territoriale cui appartiene la
carica istituzionale.
2. Qualora il Presidente della Provincia o della Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino
nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate candidature alternative con il sostegno di un
terzo dei componenti dell’Assemblea del relativo livello territoriale o con un numero di sottoscrizioni pari
ad almeno il quindici per cento degli iscritti del relativo ambito territoriale.
3. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, qualora il Sindaco al termine del primo mandato,
avanzi nuovamente la sua candidatura, possono essere presentate candidature alternative con il
sostegno di un terzo degli iscritti del Partito Democratico nel comune. Nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
4. Le primarie per la scelta delle cariche istituzionali si svolgono con il quorum della maggioranza relativa.
5. Le primarie non si svolgono qualora, nei tempi previsti dal Regolamento regionale per la designazione
delle candidature alle cariche istituzionali, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto
della selezione.
Articolo 42
(Elezioni primarie di coalizione)
1. Qualora il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia stipuli accordi pre-elettorali di coalizione con altre
forze politiche in ambito regionale e locale, i candidati alla carica di Presidente della Regione, Presidente
della Provincia o Sindaco vengono scelti ricorrendo ad elezioni primarie di coalizione. La coalizione
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
definisce un proprio regolamento per disciplinare il procedimento elettorale nel rispetto dei principi fissati
dallo Statuto.
2. Le elezioni primarie di coalizione sono aperte a tutti i soggetti previsti dall’articolo 41, comma 2, nonché a
coloro i quali al momento del voto dichiarino di essere elettori della coalizione che ha indetto le primarie,
e devolvano il contributo previsto dal Regolamento regionale per la designazione delle candidature alle
cariche istituzionali.
3. Qualora, al fine di raggiungere l’accordo di coalizione, si intenda derogare alle disposizioni del comma 1
o utilizzare un diverso metodo per la scelta dei candidati comuni, la deroga deve essere approvata con il
voto favorevole dei tre quinti dei componenti l’Assemblea del corrispondente livello territoriale.
4. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico possono avanzare la
loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti
dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero da almeno il venti per cento degli iscritti nel
relativo ambito territoriale.
5. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento
elettorale regionale, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.
TITOLO IV
Incandidabilità e incompatibilità
Articolo 43
(Incandidabilità assoluta)
1. Non può essere candidato né agli organi del Partito Democratico, né ad incarichi istituzionali, chi si trova
in contrasto con le disposizioni del Codice etico e, in particolare, con quanto previsto al Punto 5 dello
stesso o chi non risulta in regola con le norme che prevedono il finanziamento degli eletti al Partito.
Articolo 44
(Incompatibilità negli incarichi istituzionali)
1. Gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico che ricoprono gli incarichi istituzionali di Presidente della
Regione o di componente della Giunta regionale o di consigliere regionale non possono ricoprire alcun
altro incarico istituzionale monocratico. Gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico che ricoprono
l’incarico di consigliere regionale possono ricoprire l’incarico di consigliere comunale nei comuni fino a
cinquemila abitanti.
2. Gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico che ricoprono gli incarichi istituzionali di Presidente della
Provincia o di componente della Giunta provinciale non possono ricoprire l’incarico di Sindaco né di
componente della Giunta o del Consiglio comunale. Gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico che
ricoprono l’incarico di consigliere provinciale non possono ricoprire l’incarico di Sindaco o di componente
della Giunta comunale nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.
Articolo 45
(Incompatibilità tra incarichi istituzionali e cariche nel Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia)
1. Nessuno può ricoprire un incarico istituzionale in una giunta comunale, provinciale o regionale ed essere
contemporaneamente segretario del Partito Democratico al medesimo livello territoriale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, provinciale e comunale non può ricoprire contemporaneamente
l’incarico di Segretario del Partito Democratico del medesimo livello territoriale.
Articolo 46
(Incompatibilità negli organi del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia)
1. Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico, se non in
quanto componente di diritto, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Articolo 47
19
Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
(Disposizioni di rinvio)
1. Per tutti i casi non previsti dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Capo V dello Statuto
nazionale.
TITOLO V
I soggetti e le organizzazioni del pluralismo
Articolo 48
(Organizzazione giovanile)
1. L’Organizzazione giovanile del Partito Democratico è il soggetto politico nel quale si organizzano i
giovani del Partito Democratico condividendone i valori e rispettandone le regole.
2. Fanno parte dell’Organizzazione giovanile coloro che hanno compiuto 14 anni, fino al compimento del
30° anno. L’iscrizione all’Organizzazione giovanile comporta l’iscrizione di diritto al Partito Democratico
nel circolo territoriale di residenza, ovvero, a scelta dell’iscritto, in quello in cui egli svolge la sua attività di
studio o di lavoro. L’Organizzazione giovanile può sperimentare forme di adesione che non comportano
l’iscrizione al Partito Democratico, disciplinate da un regolamento approvato dall’Assemblea regionale
dell’Organizzazione.
3. L’Organizzazione giovanile ha un proprio Statuto, approvato dall’Assemblea regionale
dell’Organizzazione, nel rispetto dei principi dello Statuto nazionale e della Carta di Cittadinanza dei
Giovani Democratici, e propri organismi dirigenti. Ha autonomia organizzativa, di proposta e di iniziativa
politica ed è presente ad ogni livello di organizzazione del partito. Gli organi dell’Organizzazione
giovanile sono composti esclusivamente dagli iscritti al Partito Democratico.
4. L’Organizzazione giovanile ha il diritto e il dovere di concorrere ai processi decisionali e di elaborazione
politica del partito. A tal fine è presente con propri rappresentanti negli organi del partito, secondo le
disposizioni del presente Statuto.
5. l’Organizzazione giovanile può sperimentare al livello regionale e provinciale forme di adesione con
progetti unitari, patti federativi e protocolli di intesa con gruppi, movimenti e associazioni, nelle forme
disciplinate dal proprio Statuto.
Articolo 49
(Conferenza delle donne democratiche)
1. La Conferenza delle donne democratiche è composta dalle iscritte e dalle elettrici che ne condividono le
finalità.
2. La Conferenza è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo
culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte
programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un
Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi
aderiscono.
Articolo 50
(Coordinamento degli sloveni nel Partito Democratico)
1. Le iscritte e gli iscritti di lingua slovena costituiscono il “Coordinamento degli sloveni”, luogo di
elaborazione delle tematiche concernenti la minoranza slovena.
2. La Direzione regionale stabilisce con apposito regolamento, anche proposto dal Coordinamento degli
sloveni, le modalità di organizzazione e di discussione interna, anche prevedendo un’articolazione del
Coordinamento degli sloveni su base provinciale.
3. Un rappresentante indicato dal Coordinamento degli sloveni è componente della Direzione regionale. Nei
coordinamenti provinciali in cui è stato costituito il Coordinamento degli sloveni, un suo rappresentante è
componente della Direzione provinciale.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
4. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia si impegna a favorire con propri candidati la
rappresentanza della minoranza slovena a tutti i livelli istituzionali. A tal fine il Coordinamento degli
sloveni partecipa alla fase propositiva delle candidature.
Articolo 51
(Coordinamento dei cittadini immigrati)
1. Le iscritte e gli iscritti immigrati comunitari ed extracomunitari costituiscono un luogo di elaborazione
delle tematiche concernenti l’immigrazione denominato “Forum degli immigrati”.
2. La Direzione regionale stabilisce con apposito regolamento, anche su proposta del Forum degli
immigrati, le modalità di organizzazione e di discussione interna, anche prevedendo un’articolazione
sulla base delle autonome forme di aggregazione degli immigrati.
3. Al fine di favorire i processi di partecipazione e integrazione, il Partito Democratico del Friuli Venezia
Giulia si impegna a promuovere con propri candidati la presenza di immigrati al vari livelli istituzionali.
Articolo 52
(Valorizzazione delle lingue minoritarie)
1. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, al fine di attuare i principi fondamentali di cui all’articolo 1
dello Statuto regionale, può adottare la denominazione e il simbolo plurilingue nei territori in cui sono
storicamente presenti le comunità, rispettivamente, slovena, friulana e germanofona. La denominazione,
il simbolo e testi plurilingui possono essere utilizzati anche nella comunicazione interna ed esterna,
nonché per i diversi materiali prodotti.
Articolo 53
(Convenzione regionale)
1. La Convenzione regionale è convocata in occasione dell’elezione del Segretario regionale.
2. La Convenzione regionale è composta dai membri dell’Assemblea regionale in carica alla scadenza del
mandato del Segretario regionale uscente e dal Segretario di ogni circolo o da un suo delegato.
3. Le modalità di convocazione e lo svolgimento dei lavori della Convenzione regionale sono disciplinati dal
Regolamento elettorale per le cariche del Partito Democratico.
4. Nel corso della Convenzione regionale vengono presentati i programmi dei candidati alla carica di
Segretario regionale.
Articolo 54
(Conferenza programmatica regionale)
1. Ogni anno il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia organizza la Conferenza programmatica
regionale.
2. I temi oggetto della Conferenza programmatica sono decisi dalla Direzione regionale, previa
consultazione dei coordinatori dei Forum tematici, e dell’Assemblea regionale.
3. Chi ha proposto un tema prescelto, diffonde tra tutte le organizzazioni del Partito Democratico del Friuli
Venezia Giulia, entro il termine stabilito dall’Assemblea regionale, un documento che costituisce la base
della discussione
4. Le Assemblee territoriali possono approvare specifiche risoluzioni sui temi e sui documenti oggetto della
Conferenza programmatica.
5. L’Assemblea regionale delibera entro il termine stabilito dal Regolamento su ciascuno dei temi oggetto
della Conferenza un documento di sintesi, articolato per punti tematici.
Articolo 55
(Referendum)
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
1. L’Assemblea regionale approva il Regolamento che disciplina il referendum regionale. Il referendum può
essere consultivo o deliberativo.
2. Il Presidente dell’Assemblea regionale indice il referendum qualora ne facciano richiesta:
a) il Segretario regionale;
b) la Direzione regionale a maggioranza assoluta;
c) un terzo dei componenti dell’Assemblea regionale;
d) un quinto degli iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia;
e) due Coordinamenti provinciali.
3. La richiesta di referendum deve indicare:
a) la formulazione del quesito;
b) la natura consultiva o deliberativa del referendum;
c) se la partecipazione è riservata ai soli iscritti o è aperta anche agli elettori.
4. La Commissione regionale di garanzia delibera in merito all’ammissibilità del referendum.
5. Non è ammesso il referendum che abbia ad oggetto:
a) le disposizioni dello Statuto nazionale e regionale, salvo quanto previsto all’articolo 69 (Revisione
dello Statuto);
b) il bilancio preventivo e consuntivo;
c) le deliberazioni assunte dalla Commissione regionale di garanzia.
6. È approvata la proposta soggetta a referendum che ottiene la maggioranza dei voti validamente
espressi.
7. La proposta approvata con il referendum deliberativo deve essere attuata tempestivamente dagli organi
competenti e non è sottoponibile a referendum nei successivi due anni.
TITOLO VI
Attività e formazione politica
Articolo 56
(Forum tematici)
1. I Forum tematici sono luoghi nei quali la concorrenza di un competente approfondimento tecnico-
scientifico e di un ampio coinvolgimento dei cittadini contribuiscono alla definizione dell’azione politica
del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente.
2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti. I partecipanti sono registrati nell’Albo degli elettori del Partito
Democratico, previo consenso espresso.
3. Il Forum tematico è attivato dalla Segreteria del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente.
Un Forum può essere altresì attivato qualora ne facciano richiesta al Segretario del livello territoriale
corrispondente almeno dieci persone e la proposta sia approvata dalla Direzione.
4. L’attività dei Forum è disciplinata dal Regolamento approvato dall’Assemblea regionale. Il Coordinatore
di un Forum è invitato alla Direzione dell’ambito territoriale di riferimento qualora nell’ordine del giorno
siano in programma discussioni o deliberazioni su argomenti attinenti ai contenuti del Forum.
5. I materiali e i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a chiunque gratuitamente; non
sono oggetto della disciplina sul diritto d’autore. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia li può
utilizzare liberamente per l’elaborazione del proprio programma.
Articolo 57
(Formazione politica)
1. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia promuove attività culturali per la formazione politica degli
elettori e degli iscritti.
2. A tal fine il Partito Democratico stabilisce rapporti di collaborazione con istituti, centri di ricerca,
università, associazioni culturali e fondazioni.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
3. Il Partito Democratico può avvalersi di scuole indipendenti di cultura e formazione politica, che
garantiscano la libertà di opinione, l’autonomia scientifica e didattica, elevati standard di qualità
dell’offerta formativa e che siano riconosciute dal Partito ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto nazionale.
4. La partecipazione alle scuole di cultura politica è aperta a tutti.
5. Oltre che per le finalità indicate al comma 1, il Partito Democratico può stabilire intese con associazioni,
fondazioni e istituti a carattere politico – culturale senza fini di lucro, nel rispetto della reciproca
autonomia.
6. Le iniziative a carattere divulgativo, scientifico e editoriale dei soggetti di cui al comma 5 non sono
soggette a pareri emanati dagli organi del Partito Democratico.
Articolo 58
(Fondazione del Partito Democratico)
1. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia può avvalersi di una fondazione per svolgere attività di
studio, ricerca e elaborazione programmatica.
2. La Fondazione promuove un confronto costante con gli organi dirigenti del Partito, con il Gruppo
consiliare regionale e i gruppi degli enti locali, con le organizzazioni sindacali, sociali, le associazioni
culturali e gli istituti di ricerca.
3. La Fondazione garantisce il pluralismo degli apporti alla ricerca e all’elaborazione programmatica e le
sue attività sono disciplinate da un Regolamento approvato dalla Direzione regionale del Partito.
TITOLO VII
Gestione finanziaria
Articolo 59
(Autonomia patrimoniale e gestionale)
1. Ogni organizzazione territoriale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia ha una propria
autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale e contabile. I Tesorieri, legali rappresentanti per le
rispettive organizzazioni, sono responsabili per gli atti assunti e i rapporti giuridici posti in essere,
secondo le disposizioni stabilite del Regolamento finanziario.
Articolo 60
(Bilancio)
1. I bilanci preventivo e consuntivo sono predisposti dal Tesoriere della rispettiva organizzazione del Partito
Democratico, in modo conforme alle norme del Regolamento finanziario regionale.
2. Il bilancio preventivo è approvato da ciascuna Assemblea territoriale entro il 30 settembre di ogni anno.
3. Entro il 31 maggio di ogni anno, ciascuna Assemblea territoriale approva il bilancio consuntivo dell’anno
precedente.
4. I bilanci vengono pubblicati sul sito del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
Articolo 61
(Collegio dei revisori)
1. Ogni Assemblea di ciascun livello territoriale nomina un Collegio dei revisori composto di tre membri
effettivi e due revisori supplenti, scelti tra soggetti in possesso delle necessarie competenze tecniche. Il
Collegio elegge il Presidente al proprio interno.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
2. Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta della contabilità, esprime parere preventivo di congruità
e di corrispondenza alle reali disponibilità economico-finanziarie dei bilanci preventivi, verifica le
risultanze e la correttezza dei rendiconti consuntivi.
3. I revisori restano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati solo per un altro
mandato.
Articolo 62
(Finanziamento)
1. Gli iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le
attività politiche del Partito con una quota di iscrizione.
2. Il finanziamento del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia è costituito dalle risorse previste da
disposizioni di legge, dalle quote di iscrizione, da erogazioni liberali provenienti dalle campagne di
autofinanziamento.
3. L’Assemblea regionale approva il Regolamento finanziario del Partito Democratico del Friuli Venezia
Giulia.
4. Il Regolamento finanziario, approvato dall’Assemblea regionale, disciplina le attività economiche e
patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le organizzazioni territoriali, la quota di iscrizione, la
ripartizione dei rimborsi elettorali e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito
Democratico del Friuli Venezia Giulia.
Articolo 63
(Comitato di tesoreria)
1. Il Comitato di tesoreria è composto dal Tesoriere regionale e dai Tesorieri provinciali e delle Unioni
comunali delle città capoluogo.
2. Il Comitato di tesoreria coadiuva il Tesoriere regionale nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e
verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse
finanziarie.
TITOLO VIII
Organi e procedure di garanzia
Articolo 64
(Composizione della Commissione di garanzia)
1. L’incarico di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque
altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti la
Commissione di garanzia è vietato presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al
Partito Democratico, nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. In caso di
violazione, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può
essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del
numero di firme richiesto.
2. I componenti della Commissione di garanzia sono eletti dall’Assemblea del rispettivo livello territoriale
con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.
3. La Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che dura in carica due anni e può
essere riconfermato una sola volta, ferma restando la scadenza del proprio mandato come componente
della Commissione medesima.
Articolo 65
(Competenze della Commissione di garanzia)
1. Le funzioni di garanzia relative al rispetto dello Statuto, del Codice etico e dei regolamenti sono svolte
dalla Commissione di garanzia. La Commissione di garanzia è altresì competente ad irrogare le sanzioni
previste per la loro violazione.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
2. Le sanzioni previste a carico dei singoli sono:
a) il richiamo orale;
b) il richiamo scritto;
c) la sospensione dal Partito fino ad un massimo di sei mesi;
d) la cancellazione dall’Albo degli elettori del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia;
e) il ritiro della tessera di iscritto e la cancellazione dall’Anagrafe degli iscritti al Partito Democratico del
Friuli Venezia Giulia.
3. Le sanzioni previste per le organizzazioni del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia sono:
a) la richiesta formale di modifica della deliberazione, previa eventuale sospensione della sua efficacia;
b) l’annullamento della deliberazione, previa comunicazione agli iscritti alla relativa organizzazione;
c) lo scioglimento dell’organizzazione e la eventuale nomina di un coordinatore con il compito di
assumere i provvedimenti necessari alla sua ricostituzione.
4. L’irrogazione di una sanzione nei confronti di un’organizzazione non esclude la responsabilità individuale
dei suoi componenti, i quali possono essere assoggettati ai provvedimenti previsti al comma 2.
5. La Commissione provinciale di garanzia esercita le sue funzioni con riferimento ai circoli e alle unioni del
proprio ambito territoriale. La Commissione regionale di garanzia è competente in merito agli organi del
Partito Democratico di livello regionale, alle incandidabilità e alle incompatibilità degli incarichi
istituzionali di livello regionale e funge altresì da Commissione di appello nei confronti delle decisioni
assunte dalle Commissioni provinciali.
6. Con apposito Regolamento, approvato dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentita ciascuna Commissione di garanzia, sono regolate le
fattispecie che comportano l’applicazione delle sanzioni e le modalità per la loro deliberazione. I
provvedimenti sanzionatori sono deliberati nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Regolamento
disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi
livelli, di assunzione delle decisioni, nonché di pubblicità delle stesse.
Articolo 66
(Poteri sostitutivi)
1. Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno
al Partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, previa richiesta del
quaranta per cento dei membri dell’Assemblea provinciale o comunale o di circolo, e sentito il parere del
relativo organismo di garanzia, l’Assemblea regionale può convocare un’elezione anticipata
dell’Assemblea e del Segretario provinciale, comunale o di circolo, individuando allo stesso tempo un
organo collegiale di carattere commissariale.
2. Qualora il Presidente o Segretario non convochi l’Assemblea da lui presieduta entro i termini minimi
previsti dallo Statuto o entro 20 giorni dalla richiesta presentata da uno dei soggetti previsti nello Statuto,
vi provvede il Segretario dell’organo politico di livello superiore o, in caso di inadempienza dei vari livelli,
la Commissione di Garanzia Regionale.
TITOLO IX
Norme finali e transitorie
Articolo 67
(Entrata in vigore e pubblicazione)
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua approvazione, decorso il
termine previsto dall’articolo 11 dello Statuto nazionale, ed è pubblicato sul sito ufficiale del Partito
Democratico del Friuli Venezia Giulia.
2. Della pubblicazione dello Statuto regionale, effettuata a cura del Segretario regionale dopo la sua
approvazione da parte dell’Assemblea, viene data ampia pubblicità attraverso gli organi di informazione
del Partito e dei media nazionali e regionali.
3. Copia del presente Statuto è depositata presso la sede regionale del partito ed è l’atto recante il testo
ufficiale.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
Articolo 68
(Revisione dello Statuto)
1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le proposte di modifica devono essere sottoscritte da almeno un decimo dei componenti dell’Assemblea
regionale.
3. La deliberazione di modifica dello Statuto regionale può essere sottoposta a referendum qualora non sia
stata approvata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea regionale.
4. Il referendum può essere richiesto entro novanta giorni dalla data della deliberazione che modifica lo
Statuto da parte di:
a) un quinto dei componenti dell’Assemblea regionale;
b) un’Assemblea provinciale che abbia deliberato a maggioranza assoluta;
c) un numero di Assemblee comunali pari ad almeno un quinto delle Unioni comunali, che abbiano
deliberato a maggioranza assoluta;
d) un decimo degli iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
5. La deliberazione di modifica dello Statuto non produce effetto se non è approvata dalla maggioranza dei
voti validi.
6. L’organizzazione del referendum è di competenza del Segretario regionale. Il procedimento per la
raccolta e l’esame delle sottoscrizioni per la proposta di referendum è disciplinato da un apposito
regolamento approvato dall’Assemblea regionale, previo parere della Commissione regionale di
garanzia.
Articolo 69
(Unione provinciale di Trieste)
1. In ragione delle caratteristiche territoriali, i circoli della circoscrizione della Provincia di Trieste possono
dar vita all’Unione provinciale, senza costituire l’Unione comunale dei Circoli.
2. All’Unione provinciale di Trieste si applicano le disposizioni previste per l’Unione provinciale.
Articolo 70
(Prima elezione delle Assemblee provinciali, delle Assemblee Comunali, dei Coordinamenti dei
Circoli)
1. Per la prima elezione successiva all’entrata in vigore dello Statuto del Partito Democratico del Friuli
Venezia Giulia, il numero dei componenti di ciascuna Assemblea provinciale, di ciascuna Assemblea
comunale e di ciascun Coordinamento di Circolo, è determinato da parte della rispettiva Assemblea
attualmente in carica.
Articolo 71
(Cause di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti e dall’Albo degli elettori)
1. La disciplina prevista dall’articolo 4, comma 3, del presente Statuto entra in vigore a partire dal
novantesimo giorno dalla sua pubblicazione nel sito ufficiale del Partito Democratico del Friuli Venezia
Giulia.
2. Entro il termine previsto al comma 1, gli eletti del Partito Democratico formalizzano la propria adesione al
Gruppo consiliare del Partito Democratico della rispettiva Assemblea rappresentativa.
3. Entro il termine previsto al comma 1, gli iscritti e gli eletti del Partito Democratico comunicano al
Segretario regionale copia delle dimissioni presentate al diverso partito o formazione politica a cui
eventualmente siano iscritti.
Articolo 72
(Disposizioni transitorie sugli organi del Partito Democratico)
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
1. Gli organi regionali, provinciali, comunali e di circolo eletti o nominati prima dell’entrata in vigore dello
Statuto regionale restano in carica fino alla prima scadenza utile successiva alla celebrazione del
Congresso regionale ed assumono i poteri, le funzioni, i compiti e le responsabilità disciplinate dal
presente Statuto; il Collegio regionale dei Garanti assume la denominazione di Commissione regionale
di Garanzia.
2. I componenti dell’Assemblea regionale costituita in occasione dell’elezione del Segretario regionale il 25
ottobre 2009 esercitano tutti le medesime competenze e godono delle stesse prerogative. Le disposizioni
di cui all’articolo 15 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell’Assemblea, successivo
all’approvazione del presente statuto.
Articolo 73
(Disposizioni sull’interpretazione)
1. Lo Statuto del Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia è formulato nel quadro dei principi
fondamentali contenuti nello Statuto nazionale, nel Codice etico e nel Manifesto dei valori, le cui
disposizioni prevalgono in caso di contrasto con quelle del presente Statuto e dei relativi regolamenti, e
costituiscono criterio interpretativo per queste ultime; per tutto quanto non è disciplinato dal presente
Statuto si rinvia allo Statuto nazionale.STATUTO DEL PARTITO DEMOCRATICO DEL FRIULI VENEZIA
(Approvato dall’Assemblea regionale il 28.02.2010)

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TITOLO I
PRINCIPI E SOGGETTI
CAPO I – PRINCIPI
Art. 1 (Principi generali)
Art. 2 CAPO II – SOGGETTI
Art. 3 (Elettrici ed elettori del Partito Democratico)
Art. 4 (Iscritte ed iscritti al Partito Democratico)
(Anagrafe degli iscritti e Albo degli elettori)
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO
CAPO I – ARTICOLAZIONE TERRITORIALE
Art. 5 (Livelli territoriali del Partito Democratico)
Art. 6 (L’Unione regionale)
Art. 7 (L’Unione provinciale)
Art. 8 (L’Unione comunale dei Circoli)
Art. 9 (Il Circolo)
Art. 10 (Costituzione dei Circoli)
CAPO II – GLI ORGANI DEL PARTITO DEMOCRATICO
Art. 11 (Principi)
Sezione I
L’Unione regionale
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 20
(Organi dell’Unione regionale)
(Il Segretario regionale)
(Elezione del Segretario regionale)
(L’Assemblea regionale)
(Poteri dell’Assemblea regionale)
(La Direzione regionale)
(La Segreteria regionale)
(Il Tesoriere regionale)
(La Commissione regionale di garanzia)
Sezione II
L’Unione provinciale
Art. 21
Art. 22
Art. 23
Art. 24
(Organi dell’Unione provinciale)
(Il Segretario provinciale)
(L’Assemblea provinciale)
(La Direzione provinciale)
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
Art. 25
Art. 26
Art. 27
Art. 28
(La Segreteria provinciale)
(I Coordinamenti territoriali)
(La Commissione provinciale di garanzia)
(Il Tesoriere provinciale)
Sezione III
L’Unione comunale dei Circoli
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
(Organi dell’Unione comunale)
(Il Segretario comunale)
(L’Assemblea comunale)
(La Segreteria comunale)
(Il Tesoriere comunale)
Sezione IV
Il Circolo
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
(Organi del Circolo)
(L’Assemblea degli iscritti)
(Il Segretario del Circolo)
(Il Coordinamento del Circolo)
(Il Tesoriere)
TITOLO III
LE CARICHE ISTITUZIONALI
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
(Principi)
(Elezioni primarie)
(Candidature alle elezioni primarie)
(Elezioni primarie di coalizione)
TITOLO IV
INCANDIDABILITA’ E INCOMPATIBILITA’
Art. 43 (Incadidabilità assoluta)
Art. 44 (Incompatibilità negli incarichi istituzionali)
Art. 45 (Incompatibilità tra incarichi istituzionali e cariche nel Partito Democratico del Friuli
Venezia Giulia)
Art. 46 (Incompatibilità negli organi del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia)
Art. 47 (Disposizioni di rinvio)
TITOLO V
I SOGGETTI E LE ORGANIZZAZIONI DEL PLURALISMO
Art. 48
Art. 49
Art. 50
Art. 51
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
(Organizzazione giovanile)
(Conferenza delle donne democratiche)
(Coordinamento degli sloveni nel Partito Democratico)
(Coordinamento dei cittadini immigrati)
(Valorizzazione delle lingue minoritarie)
(Convenzione regionale)
(Conferenza programmatica regionale)
(Referendum)
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
TITOLO VI
ATTIVITA’ E FORMAZIONE POLITICA
Art. 56 (Forum tematici)
Art. 57 (Formazione politica)
Art. 58 (Fondazione del Partito Democratico)
TITOLO VII
GESTIONE FINANZIARIA
Art. 59
Art. 60
Art. 61
Art. 62
Art. 63
(Autonomia patrimoniale e gestionale)
(Bilancio)
(Collegio dei revisori)
(Finanziamento)
(Comitato di tesoreria)
TITOLO VIII
ORGANI E PROCEDURE DI GARANZIA
Art. 64 (Composizione della Commissione di garanzia)
Art. 65 (Competenze della Commissione di garanzia)
Art. 66 (Poteri sostitutivi)
TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 67
Art. 68
Art. 69
Art. 70
(Entrata in vigore e pubblicazione)
(Revisione dello Statuto)
(Unione provinciale di Trieste)
(Prima elezione delle Assemblee provinciali, delle Assemblee Comunali, dei
Coordinamenti dei Circoli)
Art. 71 (Cause di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti e dall’Albo degli elettori)
Art. 72 (Disposizioni transitorie sugli organi del Partito Democratico)
Art. 73 (Disposizioni sull’interpretazione)
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
TITOLO I
Principi e soggetti
CAPO I – Principi
Articolo 1
(Principi generali)
1. Il Partito Democratico – Unione regionale del Friuli Venezia Giulia si riconosce nei principi contenuti nello
Statuto nazionale, nel Codice etico e nel Manifesto dei valori.
2. Il Partito Democratico – Unione regionale del Friuli Venezia Giulia persegue e valorizza la specialità
regionale, riconosce e promuove i valori dell’inclusione, dell’interculturalità e del plurilinguismo, favorisce
l’accoglienza e i processi di integrazione politica, economica e culturale fra i cittadini dell’Unione Europea
e in particolare con i Paesi contermini.
2. Il Partito Democratico – Unione regionale del Friuli Venezia Giulia è di seguito indicato con la
denominazione “Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia”.
CAPO II – Soggetti
Articolo 2
(Elettrici ed elettori del Partito Democratico)
1. Ai fini del presente Statuto, ove non diversamente indicato, per «elettori/elettrici» si intendono le persone
che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini dell’Unione europea residenti in Italia,
cittadine e cittadini di altri Paesi regolarmente presenti in Italia, anche non iscritti al Partito Democratico
del Friuli Venezia Giulia, dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle
elezioni, e accettino di essere registrate nell’Albo pubblico delle elettrici e degli elettori.
2. Tutti gli elettori e le elettrici del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia hanno diritto di:
a) partecipare all’elezione diretta del Segretario e dell’ Assemblea nazionale;
b) partecipare all’elezione diretta degli organi del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia nei casi e
nei modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento congressuale;
c) partecipare alle elezioni primarie per la scelta dei candidati del Partito Democratico alle cariche
istituzionali nei casi e nei modi previsti dallo Statuto e dal Regolamento elettorale;
d) avanzare la propria candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
e) votare nei referendum aperti alle elettrici e agli elettori e prendere parte alle altre forme di
consultazione;
f) prendere parte a Forum tematici;
g) avere accesso alle informazioni su tutti gli aspetti della vita del partito;
h) prendere parte alle attività dei circoli senza diritto di voto;
i) ricorrere agli organismi di garanzia e riceverne tempestiva risposta qualora si ritengano violate le
norme del presente Statuto.
Articolo 3
(Iscritte ed iscritti al Partito Democratico)
1. Per «iscritti/iscritte» si intendono le persone che, cittadine e cittadini italiani nonché cittadine e cittadini
dell’Unione europea residenti in Italia, ovvero cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso
di soggiorno, si iscrivono al partito sottoscrivendo il Manifesto dei valori, lo Statuto, il Codice etico, e
accettano di essere registrate nell’Anagrafe degli iscritti e delle iscritte oltre che nell’Albo pubblico delle
elettrici e degli elettori.
2. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia hanno gli stessi diritti degli elettori.
Hanno inoltre il diritto di:
a) essere consultati sulla scelta delle candidature del Partito Democratico a qualsiasi carica istituzionale
elettiva;
b) eleggere gli organi del partito e votare nei referendum riservati agli iscritti;
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
c) avanzare la propria candidatura per gli organismi dirigenti del Partito ai diversi livelli e sottoscrivere le
proposte di candidatura per l’elezione diretta da parte di tutti gli elettori;
d) sottoscrivere le proposte di candidatura a ricoprire incarichi istituzionali;
e) partecipare alla formazione della proposta politica del partito e alla sua attuazione;
f) avere sedi permanenti di confronto e di elaborazione politica;
g) essere compiutamente informati ai fini di una partecipazione consapevole alla vita interna del partito.
3. Gli iscritti e le iscritte al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia hanno gli stessi doveri degli elettori
e delle elettrici. Hanno inoltre il dovere di:
a) partecipare attivamente alla vita democratica del partito;
b) contribuire al finanziamento del partito versando con regolarità la quota annuale di iscrizione;
c) favorire l’ampliamento delle adesioni al partito e della partecipazione ai momenti aperti a tutti gli
elettori;
d) rispettare lo Statuto, le cui violazioni possono dare luogo alle sanzioni previste.
Articolo 4
(Anagrafe degli iscritti e Albo degli elettori)
1. Sono istituiti l’Anagrafe regionale delle iscritte e degli iscritti e l’Albo regionale delle elettrici e degli elettori
del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia. L’Anagrafe regionale e l’Albo regionale sono parte
integrante dei corrispondenti nazionali.
2. L’iscrizione al partito così come la registrazione nell’Albo degli elettori e delle elettrici possono avvenire
anche per via telematica, sono individuali e sono perfezionabili a partire dal compimento dal sedicesimo
anno di età. L’iscrizione e la registrazione hanno efficacia fino a quando non venga richiesta la
cancellazione da parte dell’iscritto o dell’elettore, ovvero venga assunto un provvedimento di esclusione
nei loro confronti.
3. Sono esclusi dalla registrazione nell’Anagrafe degli iscritti e nell’Albo degli elettori le persone che siano
iscritte ad altri partiti o formazioni politiche o aderiscano a gruppi assembleari di altri partiti o formazioni
politiche all’interno di organi istituzionali elettivi ove sia costituito il gruppo del Partito Democratico.
Qualora la Commissione regionale di garanzia, su segnalazione del Segretario del Circolo, abbia
cognizione di tale causa ostativa riguardo a persone già registrate, ne decreta la cancellazione.
4. L’istituzione e l’organizzazione dell’Anagrafe degli iscritti e dell’Albo degli elettori sono disciplinate dal
regolamento approvato dell’Assemblea regionale. Anagrafe e Albo sono aggiornati e custoditi a cura dei
circoli, i quali comunicano i dati anche in via telematica alla Segreteria provinciale competente e a quella
regionale.
TITOLO II
Organizzazione del Partito Democratico
CAPO I – Articolazione territoriale
Articolo 5
(Livelli territoriali del Partito Democratico)
1. L’organizzazione del Partito Democratico si articola secondo la struttura seguente:
a) l’Unione regionale
b) l’Unione provinciale;
c) l’Unione comunale dei circoli;
d) il Circolo.
2. Le organizzazioni di livello provinciale e locale hanno autonomia politica, programmatica, organizzativa e
finanziaria in tutte le materie che il presente statuto non riservi alla competenza degli organi regionali,
comprese le alleanze politiche ed elettorali a livello provinciale e comunale.
Articolo 6
(L’Unione regionale)
1. L’Unione regionale del Friuli Venezia Giulia rappresenta la politica del Partito Democratico nel Friuli
Venezia Giulia, in rapporto con il livello nazionale.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
2. L’Unione regionale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria.
L’autonomia politica si esercita nel quadro delle regole contenute nello Statuto nazionale ed in quello
regionale, al fine di concorrere all’elaborazione dell’indirizzo politico del partito e alla scelta delle
candidature relative al proprio ambito territoriale.
Articolo 7
(L’Unione provinciale)
1. L’Unione provinciale rappresenta la politica del Partito Democratico nell’ambito della Provincia.
2. L’Unione provinciale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria.
L’autonomia politica si esercita nel quadro delle regole contenute nello Statuto nazionale e in quello
regionale, al fine di concorrere con il livello regionale all’elaborazione dell’indirizzo politico del partito e ha
ad oggetto in particolare la scelta delle candidature a presidente della provincia e a consigliere
provinciale.
Articolo 8
(L’Unione comunale dei circoli)
1. Qualora nella circoscrizione di un comune siano costituiti due o più circoli territoriali, può essere istituita
un’Unione comunale. L’Unione comunale rappresenta la politica del Partito Democratico nell’ambito del
comune.
2. L’Unione Comunale è dotata di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria.
L’autonomia politica si esercita nel quadro delle regole contenute nello Statuto nazionale e in quello
regionale e ha ad oggetto in particolare la scelta delle candidature a sindaco e a consigliere comunale.
3. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, l’Unione comunale coincide con il Circolo territoriale
comunale, che rappresenta il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia di quel territorio.
Articolo 9
(Il Circolo)
1. Il Circolo è l’unità organizzativa di base attraverso cui gli iscritti partecipano alla vita del partito.
2. I circoli si distinguono, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto nazionale, in:
a) circoli territoriali, legati al luogo di residenza o di domicilio o di rappresentanza istituzionale;
b) circoli di ambiente: legati al luogo in cui si esercita l’attività lavorativa o di studio;
c) circoli on line: istituiti sulla rete internet.
3. L’iscritto partecipa alla vita politica e esercita i diritti previsti dal presente Statuto presso il proprio circolo.
4. Chi è iscritto contemporaneamente ad un Circolo territoriale e ad un Circolo di ambiente ha diritto di
partecipare alla vita politica interna ed alla elezione degli organi dirigenti di entrambi i circoli. L’iscritto
deve indicare presso quale dei due circoli intende esercitare gli altri diritti, in particolare quelli previsti
all’articolo 3, comma 2, lettere c) e d) del presente Statuto, secondo le modalità previste dal
Regolamento sull’Anagrafe degli iscritti e l’Albo degli elettori.
5. Al circolo on line si aderisce indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio. Gli iscritti ai
Circoli on line, fermo restando il diritto di partecipare alla vita politica interna ed all’elezione degli organi
dirigenti di questi, devono comunque indicare il Circolo territoriale o di ambiente dove esercitare gli altri
propri diritti ai sensi del presente Statuto.
Articolo 10
(Costituzione dei circoli)
1. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti può essere costituito un solo Circolo territoriale e in
riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo di ambiente.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, in ciascuna porzione del territorio e in
riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio, così come definita dall’Unione provinciale, può essere
costituito un solo Circolo, rispettivamente territoriale e di ambiente.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
3. In ogni caso è costituito un circolo territoriale per ogni comune con popolazione superiore a cinquemila
abitanti e, nelle città con popolazione superiore a centomila abitanti, per ciascuno dei collegi costituiti per
l’elezione del Segretario nazionale, ai sensi dell’articolo 9, comma 7, dello Statuto nazionale.
4. Nei comuni montani e negli altri comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti si possono costituire circoli
territoriali sovra-comunali tra comuni contermini.
5. La costituzione di un circolo di ambiente è approvata dalla Direzione provinciale competente per
territorio, che delibera esaminate le linee programmatiche presentate dai promotori. Contro il diniego alla
costituzione del circolo di ambiente è ammesso il ricorso alla Commissione regionale di garanzia.
6. Le modalità di costituzione dei circoli on-line, il loro funzionamento, gli organi e le relative modalità di
elezione sono stabilite da un apposito Regolamento approvato dal Coordinamento nazionale.
CAPO II – Gli organi del Partito Democratico
Articolo 11
(Principi)
1. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, coerentemente con i principi dello Statuto nazionale,
assicura a tutti i livelli la presenza paritaria di donne e di uomini nei suoi organi dirigenti ed esecutivi. A
tal fine, in tutti i casi in cui sia previsto un voto di lista con la facoltà di esprimere più preferenze, qualora
non si indichi una sola preferenza, è obbligatorio esprimere un numero di preferenze ripartito in modo
eguale per ciascun genere, a pena di nullità del voto di preferenza.
2. Le candidature e gli incarichi sono regolati dal Codice etico e dal presente Statuto in modo da garantire
la più ampia possibilità di accesso alle cariche, in condizioni di pari opportunità e in base alle capacità e
al merito, l’avvicendamento degli eletti nei mandati e il limite al cumulo degli incarichi.
3. L’Assemblea regionale approva i regolamenti in materia elettorale previo parere della Commissione
regionale di garanzia e in conformità alle disposizioni del presente Statuto e del Codice etico.
4. L’iscritto al Partito Democratico che, senza giustificato motivo, non prenda parte a tre riunioni
consecutive dell’organo cui partecipa, è dichiarato decaduto dal Presidente del medesimo organo o da
colui che ne svolga le funzioni.
Sezione I
L’Unione regionale
Articolo 12
(Organi dell’Unione regionale)
1. Gli organi dell’Unione regionale sono:
a) il Segretario regionale;
b) l’Assemblea regionale;
c) la Direzione regionale;
d) il Tesoriere regionale;
e) la Commissione regionale di garanzia.
Articolo 13
(Il Segretario regionale)
1. Il Segretario regionale rappresenta il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, ne esprime l’indirizzo
politico sulla base del programma presentato all’atto della candidatura e degli orientamenti
dell’Assemblea regionale.
2. Il Segretario regionale dura in carica quattro anni e non può essere rieletto qualora abbia ricoperto
l’incarico per due mandati pieni o un arco temporale equivalente.
3. Qualora il Segretario si dimetta per un dissenso motivato nei confronti di deliberazioni assembleari,
l’Assemblea può eleggere a maggioranza assoluta dei suoi componenti il nuovo Segretario per la parte
rimanente del mandato; nel caso in cui il quorum non venga raggiunto, l’Assemblea è sciolta.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
4. Qualora il Segretario cessi dalla carica prima del termine del mandato per cause diverse da quelle
indicate al comma 3, l’Assemblea può eleggere il nuovo Segretario per la parte rimanente del mandato,
oppure decretare lo scioglimento dell’Assemblea.
Articolo 14
(Elezione del Segretario regionale)
1. Il Segretario regionale è eletto a scrutinio segreto dagli elettori e dagli iscritti del Partito Democratico del
Friuli Venezia Giulia unitamente all’Assemblea regionale, a distanza di due anni dall’elezione del
Segretario e dell’Assemblea nazionale, a norma dell’articolo 15, commi 5 e 6, dello Statuto nazionale.
2. Le elezioni sono disciplinate dal Regolamento elettorale regionale, il quale indicherà il numero minimo di
sottoscrizioni degli iscritti necessarie per la presentazione delle candidature.
3. Risultano ammessi all’elezione per la carica di Segretario regionale i tre candidati che abbiano ottenuto il
maggior numero di consensi da parte dei membri della Convenzione regionale, purché abbiano ottenuto
almeno il cinque per cento dei voti validamente espressi; sono altresì ammessi all’elezione i candidati
che abbiano ottenuto almeno il quindici per cento dei voti validamente espressi e la medesima
percentuale da parte dei rappresentanti di almeno due province
4. I candidati sono votati dagli iscritti e dagli elettori registrati all’Albo regionale degli elettori del Partito
Democratico almeno quindici giorni prima delle elezioni, secondo i principi indicati dagli articoli 2 e 42
dello Statuto nazionale e dall’articolo 4 del presente Statuto.
5. È eletto Segretario regionale il candidato collegato alle liste che hanno ottenuto complessivamente la
maggioranza dei seggi all’Assemblea regionale.
Articolo 15
(L’Assemblea regionale)
1. L’Assemblea regionale è formata da centoventi componenti eletti a scrutinio segreto contestualmente
all’elezione del Segretario regionale, dal Segretario regionale e dai candidati non eletti alla carica di
Segretario regionale ammessi all’elezione diretta ai sensi del presente Statuto.
2. I componenti sono votati dagli elettori e dagli iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia sulla
base di liste circoscrizionali concorrenti, collegate al candidato Segretario regionale. Il sistema elettorale,
le circoscrizioni e la ripartizione dei seggi fra le stesse sono disciplinati dal Regolamento elettorale,
secondo i principi di cui all’articolo 1, comma 8, dello Statuto nazionale, che prevede anche la
contendibilità delle cariche.
3. Alle riunioni partecipano, qualora non siano stati eletti, con solo diritto di parola:
a) i Segretari provinciali;
b) il Segretario dell’organizzazione giovanile regionale;
c) i parlamentari e i consiglieri regionali iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia;
d) i componenti dell’Assemblea nazionale del Partito Democratico eletti nel Friuli Venezia Giulia;
e) i membri della Segreteria e della Direzione regionale;
f) i Sindaci dei comuni capoluogo, i Presidenti di Provincia, il Presidente della Regione e i componenti
della Giunta regionale, qualora iscritti al Partito Democratico;
g) la responsabile della Conferenza delle donne democratiche;
h) il coordinatore del Coordinamento degli sloveni;
i) il coordinatore del Coordinamento degli elettori immigrati.
4. L’Assemblea elegge il proprio Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti.
Nel caso in cui il quorum non venga raggiunto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ottenuto il maggior numero di voti.
5. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, ovvero qualora ne facciano
richiesta il Segretario regionale, oppure un quinto dei suoi componenti.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
Articolo 16
(Poteri dell’Assemblea regionale)
1. L’Assemblea regionale è l’organo di indirizzo politico del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
Esercita le funzioni previste dal presente Statuto.
2. In particolare è competenza dell’Assemblea regionale:
a) approvare i Regolamenti di attuazione dello Statuto;
b) approvare il Regolamento elettorale, nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento quadro
nazionale, e le liste per il Consiglio regionale e le altre proposte di candidatura di propria
competenza;
c) approvare annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
d) approvare il proprio regolamento a maggioranza assoluta;
e) eleggere la Direzione regionale, il Tesoriere regionale e i componenti della Commissione regionale
di garanzia.
3. L’Assemblea può esprimere la sfiducia nei confronti del Segretario. La sfiducia comporta le dimissioni del
Segretario e lo scioglimento dell’Assemblea. La sfiducia è espressa mediante l’approvazione di una
mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea e approvata per
appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione è messa in discussione non
prima di tre giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione.
Articolo 17
(La Direzione regionale)
1. La Direzione regionale è proposta dal Segretario regionale in coerenza con il risultato congressuale. La
proposta è votata dall’Assemblea regionale.
2. La Direzione regionale è formata da quaranta componenti votati dall’Assemblea regionale, dai
componenti di diritto e dal Segretario regionale che la presiede. Inoltre partecipano con solo diritto di
parola gli eletti al Parlamento nazionale ed europeo e al Consiglio regionale. La rappresentanza paritaria
tra i generi è garantita operando i riequilibri necessari tra gli eletti.
3. Sono componenti di diritto:
a) il Presidente dell’Assemblea regionale;
b) i Vicesegretari, qualora nominati;
c) il Tesoriere regionale;
d) il Segretario dell’organizzazione giovanile regionale;
e) i Segretari provinciali;
f) il capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio regionale.
4. La Direzione regionale attua gli indirizzi dell’Assemblea regionale, propone le iniziative politiche del
Partito. Approva la disciplina sul funzionamento interno a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto il Presidente della Regione, i componenti della Giunta
regionale, i Presidenti di Provincia, qualora iscritti al Partito Democratico, i membri della Segretaria
regionale che non sono componenti, né eletti né di diritto, della Direzione regionale, i componenti del
Friuli Venezia Giulia della Direzione nazionale e il coordinatore del Coordinamento degli sloveni.
6. I componenti di diritto e coloro che partecipano senza diritto di voto non sono candidabili alla
componente elettiva della Direzione.
Articolo 18
(La Segreteria regionale)
1. Il Segretario regionale nomina i componenti della Segreteria regionale, favorendo la pari rappresentanza
di genere. Può nominare fino a due vicesegretari. Il Tesoriere regionale è componente di diritto
2. Ogni componente della Segreteria può essere revocato dal Segretario regionale con provvedimento
motivato, comunicato all’Assemblea regionale.
3. La Segreteria coadiuva il Segretario nell’attività dell’Unione regionale.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
4. La Segreteria è convocata e presieduta dal Segretario.
Articolo 19
(Il Tesoriere regionale)
1. Il Tesoriere regionale è eletto dall’Assemblea regionale, su proposta del Segretario regionale.
2. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione patrimoniale e finanziaria dell’Unione regionale; ha la
rappresentanza legale e processuale dell’Unione regionale ed esercita le sue funzioni in base al
Regolamento finanziario regionale.
3. Il Tesoriere resta in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un mandato. Nel caso in cui cessi
dalla carica prima del termine, l’Assemblea elegge un nuovo tesoriere che rimane in carica per la parte
rimanente del mandato.
Articolo 20
(La Commissione regionale di garanzia)
1. La Commissione regionale di garanzia è eletta dall’Assemblea regionale con il metodo del voto limitato
nel corso della riunione di insediamento ed è composta da cinque iscritti di riconosciuta competenza ed
indipendenza.
2. Gli organi della Commissione, la loro durata e le competenze, sono disciplinate al Titolo VIII dello
Statuto.
Sezione II
L’Unione provinciale
Articolo 21
(Organi dell’Unione provinciale)
1. Gli organi dell’Unione provinciale sono:
a) il Segretario provinciale;
b) l’Assemblea provinciale;
c) la Direzione provinciale, ove istituita;
d) il Tesoriere provinciale;
e) la Commissione provinciale di garanzia.
Articolo 22
(Il Segretario provinciale)
1. ll Segretario provinciale è eletto a scrutinio segreto dagli elettori e dagli iscritti del Partito Democratico di
ciascuna circoscrizione provinciale unitamente all’Assemblea provinciale, entro sei mesi dall’elezione del
Segretario regionale.
2. La presentazione delle candidature è disciplinata dal Regolamento elettorale. Ogni candidato Segretario
si collega ad una o più liste di candidati all’Assemblea provinciale.
3. È eletto Segretario provinciale il candidato collegato alle liste che hanno ottenuto complessivamente la
maggioranza dei seggi all’Assemblea provinciale.
4. Il Segretario provinciale rappresenta il Partito Democratico a livello provinciale, ne esprime l’indirizzo
politico sulla base del programma presentato all’atto della sua candidatura e degli orientamenti
dell’Assemblea provinciale.
5. Il Segretario provinciale dura in carica quattro anni e non può essere rieletto qualora abbia ricoperto
l’incarico per due mandati pieni o un arco temporale equivalente.
6. Qualora il Segretario provinciale si dimetta per un dissenso motivato nei confronti di deliberazioni
assembleari, l’Assemblea può eleggere a maggioranza assoluta dei suoi componenti il nuovo Segretario
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
per la parte rimanente del mandato; nel caso in cui il quorum non venga raggiunto, l’Assemblea è
sciolta.
7. Qualora il Segretario provinciale cessi dalla carica prima del termine del mandato per cause diverse da
quelle indicate al comma 6, l’Assemblea può eleggere il nuovo Segretario per la parte rimanente del
mandato, oppure decretare lo scioglimento dell’Assemblea.
8. Per essere ammesso a votare l’elettore si registra all’Albo almeno quindici giorni prima della data fissata
per le elezioni secondo i principi indicati dagli articoli 2 e 42 dello Statuto nazionale e dall’articolo 4 del
presente Statuto.
Articolo 23
(L’Assemblea provinciale)
1. L’Assemblea provinciale è l’organo di indirizzo politico del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia
del corrispondente livello territoriale.
2. L’Assemblea provinciale è formata da un numero di componenti compreso tra quaranta e centoventi,
tenuto anche conto del numero degli iscritti di ogni Provincia, eletti contestualmente all’elezione del
Segretario provinciale, dal Segretario provinciale e dai candidati non eletti alla carica di Segretario
provinciale. Il numero dei componenti è fissato dall’Assemblea provinciale, secondo le disposizioni del
Regolamento elettorale.
3. I componenti sono eletti a scrutinio segreto contestualmente all’elezione del Segretario provinciale. Il
sistema elettorale è disciplinato dal Regolamento elettorale, secondo i principi di cui all’articolo 1, comma
8, dello Statuto nazionale, che prevede anche la contendibilità delle cariche. I candidati sono votati dagli
iscritti e dagli elettori registrati all’Albo regionale degli elettori del Partito Democratico della circoscrizione provinciale almeno quindici giorni prima delle elezioni, secondo i principi indicati dagli articoli 2 e 42 dello Statuto nazionale ed dall’articolo 4 del presente Statuto.
4. Alle riunioni partecipano, qualora non siano stati eletti, con solo diritto di parola:
a) i Segretari delle Unioni comunali della provincia, costituite nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
b) il Segretario dell’organizzazione giovanile provinciale;
c) i parlamentari e gli eletti a cariche istituzionali regionali del Partito Democratico iscritti ai circoli della rispettiva provincia;
d) i componenti dell’Assemblea nazionale del Partito Democratico eletti nel friuli Venezia Giulia e) il Sindaco del comune capoluogo dell’Unione provinciale, il Presidente della Provincia e i componenti della Giunta provinciale, qualora iscritti al Partito Democratico;
f) i componenti del Gruppo consiliare provinciale del Partito Democratico e il Capogruppo del Consiglio del comune capoluogo dell’Unione provinciale;
g) i membri della Segreteria e della Direzione provinciale;
h) il coordinatore del Coordinamento degli sloveni, qualora costituito.
5. L’Assemblea provinciale elegge il proprio Presidente a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui il quorum non venga raggiunto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
6. L’Assemblea provinciale approva i regolamenti di organizzazione dei propri organi e per l’attività a livello sovracomunale.
7. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, ovvero qualora ne facciano richiesta il Segretario provinciale, oppure un quinto dei suoi componenti.
8. L’Assemblea provinciale può esprimere la sfiducia nei confronti del Segretario. La sfiducia comporta le dimissioni del Segretario e lo scioglimento dell’Assemblea. La sfiducia è espressa mediante
l’approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione è messa in discussione non prima di tre giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione.
Articolo 24
(La Direzione provinciale)
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Statuto Regionale votato il 28.02.2010
1. E’ facoltà dell’Assemblea provinciale istituire la Direzione provinciale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi.
2. La Direzione provinciale è proposta dal Segretario provinciale in coerenza con il risultato congressuale.
La proposta è votata dall’Assemblea provinciale.
3. La Direzione provinciale è formata da un numero di componenti elettivi, che varia tra il venti e il trenta per cento dei componenti dell’Assemblea, votati dall’Assemblea provinciale, dai componenti di diritto e dal Segretario provinciale che la presiede. Inoltre partecipano con solo diritto di parola i parlamentari, i consiglieri regionali e provinciali del Partito Democratico della rispettiva provincia. La rappresentanza paritaria tra i generi è garantita operando i riequilibri necessari tra gli eletti.
4. Sono componenti di diritto:
a) il Presidente dell’Assemblea provinciale;
b) il Tesoriere provinciale;
c) il Segretario dell’organizzazione giovanile provinciale;
d) il capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio provinciale.
5. La Direzione provinciale attua gli indirizzi dell’Assemblea provinciale, propone le iniziative politiche del Partito. Approva la disciplina sul funzionamento interno a maggioranza assoluta dei componenti.
6. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto il Presidente della Provincia, i componenti della Giunta provinciale e il Sindaco del Comune capoluogo qualora iscritti al Partito Democratico, ovvero l’iscritto o l’iscritta al Partito Democratico che ricoprono la più alta carica istituzionale a livello provinciale e nel Comune capoluogo, i membri della Segreteria provinciale che non sono componenti, né eletti né di diritto, della Direzione provinciale e il coordinatore del Coordinamento degli sloveni, qualora costituito.
7. I componenti di diritto e coloro che partecipano senza diritto di voto non sono candidabili alla componente elettiva della Direzione.
Articolo 25
(La Segreteria provinciale)
1. Il Segretario provinciale nomina i componenti della Segreteria provinciale, favorendo la pari rappresentanza di genere. Il Tesoriere provinciale è componente di diritto
2. Ogni componente della Segreteria può essere revocato dal Segretario provinciale con provvedimento motivato, comunicato all’Assemblea provinciale.
3. La Segreteria coadiuva il Segretario nell’attività dell’Unione provinciale.
4. La Segreteria è convocata e presieduta dal Segretario.
Articolo 26
(I Coordinamenti territoriali)
1. Nell’ambito di ciascuna provincia i Circoli e le Unioni comunali possono formare Coordinamenti territoriali, al fine di promuovere le attività e le iniziative dei circoli in ragione di peculiarità del territorio o problematiche economiche e sociali.
2. Il Coordinamento territoriale è istituito sulla base di un documento programmatico e di organizzazione, sottoscritto dai Segretari dei Circoli e delle Unioni comunali aderenti e approvato dall’Assemblea provinciale.
Articolo 27
(La Commissione provinciale di garanzia)
1. La Commissione provinciale di garanzia è eletta dall’Assemblea provinciale con il metodo del voto limitato ed è composta da tre iscritti di riconosciuta competenza ed indipendenza.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
2. Gli organi della Commissione, la loro durata e le competenze, sono disciplinate al Titolo VIII dello Statuto.
Articolo 28
(Il Tesoriere provinciale)
1. Il Tesoriere provinciale è eletto dall’Assemblea provinciale, su proposta del Segretario provinciale.
2. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione patrimoniale e finanziaria del partito a livello provinciale; ha la rappresentanza legale e processuale dell’Unione provinciale ed esercita le sue funzioni in base al Regolamento finanziario regionale.
3. Il Tesoriere resta in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un mandato. Nel caso in cui cessi dalla carica prima del termine, l’Assemblea elegge un nuovo tesoriere che rimane in carica per la parte rimanente del mandato.
Sezione III
L’Unione comunale dei Circoli
Articolo 29
(Organi dell’Unione comunale)
1. Gli organi dell’Unione comunale, istituita ai sensi dell’articolo 8 nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sono:
a) il Segretario comunale;
b) l’Assemblea comunale;
c) il Tesoriere comunale.
2. Nei comuni fino a 15.000 abitanti, le funzioni e i poteri riconosciuti all’Unione comunale e ai suoi organi sono attribuiti al Circolo territoriale comunale e ai suoi organi, disciplinati dalla Sezione IV del presente Titolo.
Articolo 30
(Il Segretario comunale)
1. Il Segretario comunale è eletto a scrutinio segreto dagli elettori e dagli iscritti ai circoli dell’Unione comunale unitamente all’Assemblea comunale entro sei mesi dall’elezione del Segretario regionale nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento elettorale, che prevede anche il collegamento con una o più liste di candidati all’Assemblea comunale.
2. Il sistema elettorale è disciplinato dal Regolamento elettorale, secondo i principi di cui all’articolo 1, comma 8, dello Statuto nazionale. I candidati sono votati dagli iscritti e dagli elettori registrati all’Albo degli elettori del Partito Democratico dei Circoli dell’Unione comunale almeno quindici giorni prima delle elezioni, secondo i principi indicati dagli articoli 2 e 42 dello Statuto nazionale e dall’articolo 4 del presente Statuto.
3. Il Segretario comunale rappresenta il Partito Democratico a livello comunale, ne esprime l’indirizzo politico sulla base del programma presentato all’atto della candidatura e degli orientamenti
dell’Assemblea comunale.
4. Il Segretario comunale dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta e comunque per un massimo di otto anni, eventualmente distribuiti nell’arco di tre mandati
5. Qualora il Segretario comunale si dimetta per un dissenso motivato nei confronti di deliberazioni assembleari, l’Assemblea può eleggere a maggioranza assoluta dei suoi componenti il nuovo Segretario per la parte rimanente del mandato; nel caso in cui il quorum non venga raggiunto, l’Assemblea è sciolta
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Statuto Regionale votato il 28.02.2010
6. Qualora il Segretario comunale cessi dalla carica prima del termine del mandato per cause diverse da quelle indicate al comma 5, l’Assemblea può eleggere il nuovo Segretario per la parte rimanente del mandato, oppure decretare lo scioglimento dell’Assemblea.
Articolo 31
(L’Assemblea comunale)
1. L’Assemblea comunale è l’organo di indirizzo politico del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia del corrispondente livello territoriale.
2. I componenti sono eletti a scrutinio segreto contestualmente all’elezione del Segretario comunale. Il sistema elettorale è disciplinato dal Regolamento elettorale, secondo i principi di cui all’articolo 1, comma 8, dello Statuto nazionale, che prevede anche la contendibilità delle cariche. I candidati sono votati dagli iscritti e dagli elettori registrati all’Albo regionale degli elettori del Partito Democratico dell’Unione comunale almeno quindici giorni prima delle elezioni, secondo i principi indicati dagli articoli 2 e 42 dello Statuto nazionale ed dall’articolo 4 del presente Statuto.
3. Alle riunioni partecipano, qualora non siano stati eletti, con solo diritto di parola:
a) i Segretari dei circoli facenti parte dell’Unione comunale;
b) il Tesoriere comunale;
c) il Segretario dell’organizzazione giovanile comunale;
d) gli eletti a cariche istituzionali iscritti ai circoli dell’Unione comunale;
e) gli eletti all’Assemblea nazionale, regionale e provinciale iscritti ai circoli dell’Unione comunale.
4. L’Assemblea comunale elegge il proprio Presidente a scrutinio segreto e approva i regolamenti di organizzazione dei propri organi e per l’attività a livello comunale.
5. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi, ovvero qualora ne facciano richiesta il Segretario comunale o un quinto dei suoi componenti
6. L’Assemblea può esprimere la sfiducia nei confronti del Segretario. La sfiducia comporta le dimissioni del Segretario e lo scioglimento dell’Assemblea. La sfiducia è espressa mediante l’approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione è messa in discussione non prima di tre giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione.
Articolo 32
(La Segreteria comunale)
1. Il Segretario comunale nomina i componenti della Segreteria, favorendo la pari rappresentanza di genere. Il Tesoriere comunale è componente di diritto
2. Ogni componente della Segreteria può essere revocato dal Segretario comunale con provvedimento motivato, comunicato all’Assemblea comunale.
3. La Segreteria coadiuva il Segretario nell’attività dell’Unione comunale.
4. La Segreteria è convocata e presieduta dal Segretario.
Articolo 33
(Il Tesoriere comunale)
1. Il Tesoriere comunale è eletto dall’Assemblea comunale su proposta del Segretario comunale.
2. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione patrimoniale e finanziaria del partito a livello comunale; ha la rappresentanza legale e processuale dell’Unione comunale ed esercita le sue funzioni in base al Regolamento finanziario regionale.
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Statuto Regionale votato il 28.02.2010
3. Il Tesoriere resta in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un mandato. Nel caso in cui cessi dalla carica prima del termine, l’Assemblea elegge un nuovo tesoriere che rimane in carica per la parte rimanente del mandato.
Sezione IV
Il Circolo
Articolo 34
(Organi del Circolo)
1. Gli organi del Circolo sono:
a) l’Assemblea degli iscritti;
b) il Segretario del Circolo;
c) il Coordinamento del Circolo
d) il Tesoriere.
Articolo 35
(L’Assemblea degli iscritti)
1. L’Assemblea è composta dalle iscritte e dagli iscritti al Circolo.
2. Hanno diritto di voto le iscritte e gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.
3. L’Assemblea elegge il proprio Presidente e approva il regolamento di organizzazione del Circolo.
4. L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno ogni tre mesi, ovvero qualora ne facciano richiesta il Segretario del Circolo, oppure il Coordinamento, oppure un terzo degli iscritti.
5. L’Assemblea può esprimere la sfiducia nei confronti del Segretario. La sfiducia comporta le dimissioni del Segretario e lo scioglimento dell’Assemblea. La sfiducia è espressa mediante l’approvazione di una mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei componenti dell’Assemblea e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti. La mozione è messa in discussione non prima di tre giorni e non dopo venti giorni dalla sua presentazione.
Articolo 36
(Il Segretario del Circolo)
1. Il Segretario del Circolo è eletto a scrutinio segreto dagli elettori e dagli iscritti al circolo entro sei mesi dall’elezione del Segretario regionale nel rispetto dei criteri fissati dal Regolamento regionale, che prevede anche il collegamento con una o più liste di candidati al coordinamento del circolo.
2. Il sistema elettorale è disciplinato dal Regolamento elettorale, secondo i principi di cui all’articolo 1, comma 8, dello Statuto nazionale. I candidati sono votati dagli iscritti e dagli elettori registrati all’Albo degli elettori del Partito Democratico del circolo almeno quindici giorni prima delle elezioni, secondo i principi indicati dagli articoli 2 e 42 dello Statuto nazionale ed dall’articolo 4 del presente Statuto.
3. ll Segretario rappresenta il Partito Democratico a livello locale, ne esprime l’indirizzo politico sulla base del programma presentato all’atto della candidatura e degli orientamenti dell’Assemblea del Circolo.
4. Il Segretario dura in carica quattro anni ed è rieleggibile una sola volta e comunque per un massimo di otto anni, eventualmente distribuiti nell’arco di tre mandati.
5. Qualora il Segretario cessi dalla carica o si dimetta prima del termine del mandato, l’Assemblea elegge il nuovo Segretario per l’intero mandato.
Articolo 37
(Il Coordinamento del Circolo)
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Statuto Regionale votato il 28.02.2010
1. Il Coordinamento del Circolo è formato dai componenti di diritto, dai componenti elettivi, il cui numero varia tra il venti e il trenta per cento dei membri dell’Assemblea e dal Segretario del Circolo che lo presiede. La rappresentanza paritaria tra i generi è garantita operando i riequilibri necessari tra gli eletti.
2. I componenti elettivi, che non possono essere in numero inferiore a quelli di diritto, sono eletti a scrutinio segreto contestualmente all’elezione del Segretario del Circolo. I candidati sono votati dagli iscritti e dagli elettori residenti nel circondario del Circolo, registrati all’Albo degli elettori del Partito Democratico del Circolo almeno quindici giorni prima delle elezioni, secondo i principi indicati dagli articoli 2 e 42 dello Statuto nazionale e dall’articolo 4 del presente Statuto. Nei Circoli di ambiente l’elettorato attivo spetta a coloro che ivi esercitano attività di lavoro e studio e nei Circoli on line a coloro che prestano formale adesione all’atto costitutivo del Circolo stesso almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. Sono componenti di diritto:
a) il Presidente dell’Assemblea del Circolo;
b) il Tesoriere del Circolo;
4. Il Coordinamento attua gli indirizzi dell’Assemblea del Circolo, propone le iniziative politiche del Partito.
Approva la disciplina sul funzionamento interno a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Alle riunioni partecipano senza diritto di voto l’iscritto o l’iscritta al Partito Democratico che ricoprono incarichi istituzionali e gli eletti all’Assemblea nazionale, regionale e provinciale iscritti al Circolo.
6. I componenti di diritto e coloro che partecipano senza diritto di voto non sono candidabili alla componente elettiva del Coordinamento.
Articolo 38
(Il Tesoriere)
1. Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea degli iscritti, su proposta del Segretario del Circolo.
2. Il Tesoriere è responsabile dell’amministrazione patrimoniale e finanziaria del Circolo; ha la
rappresentanza legale e processuale del Circolo ed esercita le sue funzioni in base al Regolamento finanziario regionale.
3. Il Tesoriere resta in carica quattro anni e può essere rieletto solo per un mandato. Nel caso in cui cessi dalla carica prima del termine, l’Assemblea elegge un nuovo tesoriere che rimane in carica per la parte rimanente del mandato.
TITOLO III
Le cariche istituzionali
Articolo 39
(Principi)
1. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, coerentemente con i principi dello Statuto nazionale, favorisce a tutti i livelli la presenza paritaria di donne e di uomini nell’accesso alle cariche istituzionali.
2. La candidature agli incarichi istituzionali sono regolate dal Codice etico e dal presente Statuto in modo da favorire la più ampia possibilità di accesso, in condizioni di pari opportunità e in base alle capacità e al merito, l’avvicendamento degli eletti nei mandati, nonché da garantire il limite al cumulo degli incarichi.
3. Salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la scelta dei candidati del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia alle cariche istituzionali monocratiche e la selezione delle candidature per le assemblee rappresentative ad ogni livello avvengono con il metodo delle primarie, ai sensi degli articoli 18 e 20 dello Statuto nazionale.
4. L’Assemblea regionale può altresì riservarsi la facoltà di proporre agli organi nazionali competenti fino ad un terzo dei componenti le liste per le elezioni al Parlamento nazionale ed europeo, al fine di garantire
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Statuto Regionale votato il 28.02.2010
un riequilibrio nella rappresentanza di genere, territoriale, o per la valorizzazione di personalità altamente qualificate. Nella stesura delle liste le candidature espresse dalle primarie e quelle individuate dall’assemblea devono seguire un ordine alternato. Il Regolamento elettorale disciplina le modalità di svolgimento delle stesse tenendo conto della rappresentanza dei territori.
5. Quando la legge elettorale prevede il voto di preferenza o collegi uninominali con ripartizione proporzionale dei seggi dell’assemblea rappresentativa, le liste dei candidati del partito democratico sono approvate dall’Assemblea del livello territoriale corrispondente, a maggioranza assoluta dei componenti, previa ampia ed obbligatoria consultazione degli iscritti ed eventualmente degli elettori, svolta con le modalità previste dal Regolamento regionale.
Articolo 40
(Elezioni primarie)
1. Le elezioni primarie e le forme di partecipazione democratica sono disciplinate dal Regolamento elettorale.
2. Le elezioni primarie per la designazione delle candidature alle cariche istituzionali monocratiche sono aperte a tutte le cittadine ed i cittadini italiani che alla data delle medesime elezioni abbiano compiuto sedici anni, nonché, con i medesimi requisiti di età, alle cittadine e ai cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, alle cittadine e ai cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, i quali al momento del voto dichiarino di essere elettori del Partito Democratico e devolvano il contributo previsto dal Regolamento elettorale.
3. Il Regolamento elettorale stabilisce le modalità per la presentazione delle candidature e per la convocazione della consultazione, disciplina la competizione per la fase che va dalla presentazione delle candidature alle elezioni, fissa modalità rigorose di registrazione dei votanti e di svolgimento delle operazioni di voto.
Articolo 41
(Candidature alle elezioni primarie)
1. La candidatura alle elezioni primarie può essere avanzata da:
a) un decimo dei componenti dell’Assemblea corrispondente al livello territoriale cui appartiene la carica istituzionale;
b) il tre per cento degli iscritti al Partito Democratico nella circoscrizione territoriale cui appartiene la carica istituzionale.
2. Qualora il Presidente della Provincia o della Regione uscenti, al termine del primo mandato, avanzino nuovamente la loro candidatura, possono essere presentate candidature alternative con il sostegno di un terzo dei componenti dell’Assemblea del relativo livello territoriale o con un numero di sottoscrizioni pari ad almeno il quindici per cento degli iscritti del relativo ambito territoriale.
3. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, qualora il Sindaco al termine del primo mandato, avanzi nuovamente la sua candidatura, possono essere presentate candidature alternative con il sostegno di un terzo degli iscritti del Partito Democratico nel comune. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti si applicano le disposizioni di cui al comma 2.
4. Le primarie per la scelta delle cariche istituzionali si svolgono con il quorum della maggioranza relativa.
5. Le primarie non si svolgono qualora, nei tempi previsti dal Regolamento regionale per la designazione delle candidature alle cariche istituzionali, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto della selezione.
Articolo 42
(Elezioni primarie di coalizione)
1. Qualora il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia stipuli accordi pre-elettorali di coalizione con altre forze politiche in ambito regionale e locale, i candidati alla carica di Presidente della Regione, Presidente della Provincia o Sindaco vengono scelti ricorrendo ad elezioni primarie di coalizione. La coalizione
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Statuto Regionale votato il 28.02.2010
definisce un proprio regolamento per disciplinare il procedimento elettorale nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto.
2. Le elezioni primarie di coalizione sono aperte a tutti i soggetti previsti dall’articolo 41, comma 2, nonché a coloro i quali al momento del voto dichiarino di essere elettori della coalizione che ha indetto le primarie, e devolvano il contributo previsto dal Regolamento regionale per la designazione delle candidature alle cariche istituzionali.
3. Qualora, al fine di raggiungere l’accordo di coalizione, si intenda derogare alle disposizioni del comma 1 o utilizzare un diverso metodo per la scelta dei candidati comuni, la deroga deve essere approvata con il voto favorevole dei tre quinti dei componenti l’Assemblea del corrispondente livello territoriale.
4. Nel caso di primarie di coalizione, gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico possono avanzare la loro candidatura qualora essa sia stata sottoscritta da almeno il trentacinque per cento dei componenti dell’Assemblea del livello territoriale corrispondente, ovvero da almeno il venti per cento degli iscritti nel relativo ambito territoriale.
5. Non si svolgono le elezioni primarie di coalizione nel caso in cui, nei tempi prescritti dal Regolamento elettorale regionale, sia stata avanzata una sola candidatura alla carica oggetto di selezione.
TITOLO IV
Incandidabilità e incompatibilità
Articolo 43
(Incandidabilità assoluta)
1. Non può essere candidato né agli organi del Partito Democratico, né ad incarichi istituzionali, chi si trova in contrasto con le disposizioni del Codice etico e, in particolare, con quanto previsto al Punto 5 dello stesso o chi non risulta in regola con le norme che prevedono il finanziamento degli eletti al Partito.
Articolo 44
(Incompatibilità negli incarichi istituzionali)
1. Gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico che ricoprono gli incarichi istituzionali di Presidente della Regione o di componente della Giunta regionale o di consigliere regionale non possono ricoprire alcun altro incarico istituzionale monocratico. Gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico che ricoprono l’incarico di consigliere regionale possono ricoprire l’incarico di consigliere comunale nei comuni fino a cinquemila abitanti.
2. Gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico che ricoprono gli incarichi istituzionali di Presidente della Provincia o di componente della Giunta provinciale non possono ricoprire l’incarico di Sindaco né di componente della Giunta o del Consiglio comunale. Gli iscritti e gli elettori del Partito Democratico che ricoprono l’incarico di consigliere provinciale non possono ricoprire l’incarico di Sindaco o di componente della Giunta comunale nei comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti.
Articolo 45
(Incompatibilità tra incarichi istituzionali e cariche nel Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia)
1. Nessuno può ricoprire un incarico istituzionale in una giunta comunale, provinciale o regionale ed essere contemporaneamente segretario del Partito Democratico al medesimo livello territoriale.
2. Il Presidente del Consiglio regionale, provinciale e comunale non può ricoprire contemporaneamente l’incarico di Segretario del Partito Democratico del medesimo livello territoriale.
Articolo 46
(Incompatibilità negli organi del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia)
1. Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico, se non in quanto componente di diritto, secondo quanto previsto dal presente Statuto.
Articolo 47
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Statuto Regionale votato il 28.02.2010
(Disposizioni di rinvio)
1. Per tutti i casi non previsti dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Capo V dello Statuto nazionale.
TITOLO V
I soggetti e le organizzazioni del pluralismo
Articolo 48
(Organizzazione giovanile)
1. L’Organizzazione giovanile del Partito Democratico è il soggetto politico nel quale si organizzano i giovani del Partito Democratico condividendone i valori e rispettandone le regole.
2. Fanno parte dell’Organizzazione giovanile coloro che hanno compiuto 14 anni, fino al compimento del 30° anno. L’iscrizione all’Organizzazione giovanile comporta l’iscrizione di diritto al Partito Democratico nel circolo territoriale di residenza, ovvero, a scelta dell’iscritto, in quello in cui egli svolge la sua attività di studio o di lavoro. L’Organizzazione giovanile può sperimentare forme di adesione che non comportano l’iscrizione al Partito Democratico, disciplinate da un regolamento approvato dall’Assemblea regionale dell’Organizzazione.
3. L’Organizzazione giovanile ha un proprio Statuto, approvato dall’Assemblea regionale
dell’Organizzazione, nel rispetto dei principi dello Statuto nazionale e della Carta di Cittadinanza dei Giovani Democratici, e propri organismi dirigenti. Ha autonomia organizzativa, di proposta e di iniziativa politica ed è presente ad ogni livello di organizzazione del partito. Gli organi dell’Organizzazione giovanile sono composti esclusivamente dagli iscritti al Partito Democratico.
4. L’Organizzazione giovanile ha il diritto e il dovere di concorrere ai processi decisionali e di elaborazione politica del partito. A tal fine è presente con propri rappresentanti negli organi del partito, secondo le disposizioni del presente Statuto.
5. l’Organizzazione giovanile può sperimentare al livello regionale e provinciale forme di adesione con progetti unitari, patti federativi e protocolli di intesa con gruppi, movimenti e associazioni, nelle forme disciplinate dal proprio Statuto.
Articolo 49
(Conferenza delle donne democratiche)
1. La Conferenza delle donne democratiche è composta dalle iscritte e dalle elettrici che ne condividono le finalità.
2. La Conferenza è un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte
programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
3. Le forme organizzative della Conferenza, improntate ad autonomia e flessibilità, sono disciplinate da un Regolamento approvato con il voto favorevole della maggioranza assoluta delle donne che vi aderiscono.
Articolo 50
(Coordinamento degli sloveni nel Partito Democratico)
1. Le iscritte e gli iscritti di lingua slovena costituiscono il “Coordinamento degli sloveni”, luogo di elaborazione delle tematiche concernenti la minoranza slovena.
2. La Direzione regionale stabilisce con apposito regolamento, anche proposto dal Coordinamento degli sloveni, le modalità di organizzazione e di discussione interna, anche prevedendo un’articolazione del Coordinamento degli sloveni su base provinciale.
3. Un rappresentante indicato dal Coordinamento degli sloveni è componente della Direzione regionale. Nei coordinamenti provinciali in cui è stato costituito il Coordinamento degli sloveni, un suo rappresentante è componente della Direzione provinciale.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
4. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia si impegna a favorire con propri candidati la rappresentanza della minoranza slovena a tutti i livelli istituzionali. A tal fine il Coordinamento degli sloveni partecipa alla fase propositiva delle candidature.
Articolo 51
(Coordinamento dei cittadini immigrati)
1. Le iscritte e gli iscritti immigrati comunitari ed extracomunitari costituiscono un luogo di elaborazione delle tematiche concernenti l’immigrazione denominato “Forum degli immigrati”.
2. La Direzione regionale stabilisce con apposito regolamento, anche su proposta del Forum degli immigrati, le modalità di organizzazione e di discussione interna, anche prevedendo un’articolazione sulla base delle autonome forme di aggregazione degli immigrati.
3. Al fine di favorire i processi di partecipazione e integrazione, il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia si impegna a promuovere con propri candidati la presenza di immigrati al vari livelli istituzionali.
Articolo 52
(Valorizzazione delle lingue minoritarie)
1. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, al fine di attuare i principi fondamentali di cui all’articolo 1 dello Statuto regionale, può adottare la denominazione e il simbolo plurilingue nei territori in cui sono storicamente presenti le comunità, rispettivamente, slovena, friulana e germanofona. La denominazione, il simbolo e testi plurilingui possono essere utilizzati anche nella comunicazione interna ed esterna, nonché per i diversi materiali prodotti.
Articolo 53
(Convenzione regionale)
1. La Convenzione regionale è convocata in occasione dell’elezione del Segretario regionale.
2. La Convenzione regionale è composta dai membri dell’Assemblea regionale in carica alla scadenza del mandato del Segretario regionale uscente e dal Segretario di ogni circolo o da un suo delegato.
3. Le modalità di convocazione e lo svolgimento dei lavori della Convenzione regionale sono disciplinati dal Regolamento elettorale per le cariche del Partito Democratico.
4. Nel corso della Convenzione regionale vengono presentati i programmi dei candidati alla carica di Segretario regionale.
Articolo 54
(Conferenza programmatica regionale)
1. Ogni anno il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia organizza la Conferenza programmatica regionale.
2. I temi oggetto della Conferenza programmatica sono decisi dalla Direzione regionale, previa consultazione dei coordinatori dei Forum tematici, e dell’Assemblea regionale.
3. Chi ha proposto un tema prescelto, diffonde tra tutte le organizzazioni del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, entro il termine stabilito dall’Assemblea regionale, un documento che costituisce la base della discussione
4. Le Assemblee territoriali possono approvare specifiche risoluzioni sui temi e sui documenti oggetto della Conferenza programmatica.
5. L’Assemblea regionale delibera entro il termine stabilito dal Regolamento su ciascuno dei temi oggetto della Conferenza un documento di sintesi, articolato per punti tematici.
Articolo 55
(Referendum)
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
1. L’Assemblea regionale approva il Regolamento che disciplina il referendum regionale. Il referendum può essere consultivo o deliberativo.
2. Il Presidente dell’Assemblea regionale indice il referendum qualora ne facciano richiesta:
a) il Segretario regionale;
b) la Direzione regionale a maggioranza assoluta;
c) un terzo dei componenti dell’Assemblea regionale;
d) un quinto degli iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia;
e) due Coordinamenti provinciali.
3. La richiesta di referendum deve indicare:
a) la formulazione del quesito;
b) la natura consultiva o deliberativa del referendum;
c) se la partecipazione è riservata ai soli iscritti o è aperta anche agli elettori.
4. La Commissione regionale di garanzia delibera in merito all’ammissibilità del referendum.
5. Non è ammesso il referendum che abbia ad oggetto:
a) le disposizioni dello Statuto nazionale e regionale, salvo quanto previsto all’articolo 69 (Revisione dello Statuto);
b) il bilancio preventivo e consuntivo;
c) le deliberazioni assunte dalla Commissione regionale di garanzia.
6. È approvata la proposta soggetta a referendum che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. La proposta approvata con il referendum deliberativo deve essere attuata tempestivamente dagli organi competenti e non è sottoponibile a referendum nei successivi due anni.
TITOLO VI
Attività e formazione politica
Articolo 56
(Forum tematici)
1. I Forum tematici sono luoghi nei quali la concorrenza di un competente approfondimento tecnico-scientifico e di un ampio coinvolgimento dei cittadini contribuiscono alla definizione dell’azione politica del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente.
2. La partecipazione ai Forum è aperta a tutti. I partecipanti sono registrati nell’Albo degli elettori del Partito Democratico, previo consenso espresso.
3. Il Forum tematico è attivato dalla Segreteria del Partito Democratico del livello territoriale corrispondente.
Un Forum può essere altresì attivato qualora ne facciano richiesta al Segretario del livello territoriale corrispondente almeno dieci persone e la proposta sia approvata dalla Direzione.
4. L’attività dei Forum è disciplinata dal Regolamento approvato dall’Assemblea regionale. Il Coordinatore di un Forum è invitato alla Direzione dell’ambito territoriale di riferimento qualora nell’ordine del giorno siano in programma discussioni o deliberazioni su argomenti attinenti ai contenuti del Forum.
5. I materiali e i documenti prodotti dai Forum sono pubblici ed accessibili a chiunque gratuitamente; non sono oggetto della disciplina sul diritto d’autore. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia li può utilizzare liberamente per l’elaborazione del proprio programma.
Articolo 57
(Formazione politica)
1. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia promuove attività culturali per la formazione politica degli elettori e degli iscritti.
2. A tal fine il Partito Democratico stabilisce rapporti di collaborazione con istituti, centri di ricerca, università, associazioni culturali e fondazioni.
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Statuto Regionale votato il 28.02.2010
3. Il Partito Democratico può avvalersi di scuole indipendenti di cultura e formazione politica, che garantiscano la libertà di opinione, l’autonomia scientifica e didattica, elevati standard di qualità dell’offerta formativa e che siano riconosciute dal Partito ai sensi dell’articolo 29 dello Statuto nazionale.
4. La partecipazione alle scuole di cultura politica è aperta a tutti.
5. Oltre che per le finalità indicate al comma 1, il Partito Democratico può stabilire intese con associazioni, fondazioni e istituti a carattere politico – culturale senza fini di lucro, nel rispetto della reciproca autonomia.
6. Le iniziative a carattere divulgativo, scientifico e editoriale dei soggetti di cui al comma 5 non sono soggette a pareri emanati dagli organi del Partito Democratico.
Articolo 58
(Fondazione del Partito Democratico)
1. Il Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia può avvalersi di una fondazione per svolgere attività di studio, ricerca e elaborazione programmatica.
2. La Fondazione promuove un confronto costante con gli organi dirigenti del Partito, con il Gruppo consiliare regionale e i gruppi degli enti locali, con le organizzazioni sindacali, sociali, le associazioni culturali e gli istituti di ricerca.
3. La Fondazione garantisce il pluralismo degli apporti alla ricerca e all’elaborazione programmatica e le sue attività sono disciplinate da un Regolamento approvato dalla Direzione regionale del Partito.
TITOLO VII
Gestione finanziaria
Articolo 59
(Autonomia patrimoniale e gestionale)
1. Ogni organizzazione territoriale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia ha una propria autonomia patrimoniale, finanziaria, gestionale e contabile. I Tesorieri, legali rappresentanti per le rispettive organizzazioni, sono responsabili per gli atti assunti e i rapporti giuridici posti in essere, secondo le disposizioni stabilite del Regolamento finanziario.
Articolo 60
(Bilancio)
1. I bilanci preventivo e consuntivo sono predisposti dal Tesoriere della rispettiva organizzazione del Partito Democratico, in modo conforme alle norme del Regolamento finanziario regionale.
2. Il bilancio preventivo è approvato da ciascuna Assemblea territoriale entro il 30 settembre di ogni anno.
3. Entro il 31 maggio di ogni anno, ciascuna Assemblea territoriale approva il bilancio consuntivo dell’anno precedente.
4. I bilanci vengono pubblicati sul sito del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
Articolo 61
(Collegio dei revisori)
1. Ogni Assemblea di ciascun livello territoriale nomina un Collegio dei revisori composto di tre membri effettivi e due revisori supplenti, scelti tra soggetti in possesso delle necessarie competenze tecniche. Il Collegio elegge il Presidente al proprio interno.
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Statuto Regionale votato il 28.02.2010
2. Il Collegio dei revisori accerta la regolare tenuta della contabilità, esprime parere preventivo di congruità e di corrispondenza alle reali disponibilità economico-finanziarie dei bilanci preventivi, verifica le risultanze e la correttezza dei rendiconti consuntivi.
3. I revisori restano in carica quattro anni e possono essere nuovamente nominati solo per un altro mandato.
Articolo 62
(Finanziamento)
1. Gli iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia hanno l’obbligo di sostenere finanziariamente le attività politiche del Partito con una quota di iscrizione.
2. Il finanziamento del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia è costituito dalle risorse previste da disposizioni di legge, dalle quote di iscrizione, da erogazioni liberali provenienti dalle campagne di autofinanziamento.
3. L’Assemblea regionale approva il Regolamento finanziario del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
4. Il Regolamento finanziario, approvato dall’Assemblea regionale, disciplina le attività economiche e patrimoniali del partito, definisce i rapporti con le organizzazioni territoriali, la quota di iscrizione, la ripartizione dei rimborsi elettorali e il sostegno finanziario degli eletti alle attività politiche del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
Articolo 63
(Comitato di tesoreria)
1. Il Comitato di tesoreria è composto dal Tesoriere regionale e dai Tesorieri provinciali e delle Unioni comunali delle città capoluogo.
2. Il Comitato di tesoreria coadiuva il Tesoriere regionale nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie.
TITOLO VIII
Organi e procedure di garanzia
Articolo 64
(Composizione della Commissione di garanzia)
1. L’incarico di componente della Commissione di garanzia è incompatibile con l’appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico. Durante lo svolgimento del proprio mandato, ai componenti la Commissione di garanzia è vietato presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico, nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. In caso di violazione, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
2. I componenti della Commissione di garanzia sono eletti dall’Assemblea del rispettivo livello territoriale con il metodo del voto limitato. Durano in carica quattro anni e non possono essere confermati.
3. La Commissione di garanzia elegge al suo interno un Presidente, che dura in carica due anni e può essere riconfermato una sola volta, ferma restando la scadenza del proprio mandato come componente della Commissione medesima.
Articolo 65
(Competenze della Commissione di garanzia)
1. Le funzioni di garanzia relative al rispetto dello Statuto, del Codice etico e dei regolamenti sono svolte dalla Commissione di garanzia. La Commissione di garanzia è altresì competente ad irrogare le sanzioni previste per la loro violazione.
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Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia
Statuto Regionale votato il 28.02.2010
2. Le sanzioni previste a carico dei singoli sono:
a) il richiamo orale;
b) il richiamo scritto;
c) la sospensione dal Partito fino ad un massimo di sei mesi;
d) la cancellazione dall’Albo degli elettori del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia;
e) il ritiro della tessera di iscritto e la cancellazione dall’Anagrafe degli iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
3. Le sanzioni previste per le organizzazioni del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia sono:
a) la richiesta formale di modifica della deliberazione, previa eventuale sospensione della sua efficacia;
b) l’annullamento della deliberazione, previa comunicazione agli iscritti alla relativa organizzazione;
c) lo scioglimento dell’organizzazione e la eventuale nomina di un coordinatore con il compito di assumere i provvedimenti necessari alla sua ricostituzione.
4. L’irrogazione di una sanzione nei confronti di un’organizzazione non esclude la responsabilità individuale dei suoi componenti, i quali possono essere assoggettati ai provvedimenti previsti al comma 2.
5. La Commissione provinciale di garanzia esercita le sue funzioni con riferimento ai circoli e alle unioni del proprio ambito territoriale. La Commissione regionale di garanzia è competente in merito agli organi del Partito Democratico di livello regionale, alle incandidabilità e alle incompatibilità degli incarichi istituzionali di livello regionale e funge altresì da Commissione di appello nei confronti delle decisioni assunte dalle Commissioni provinciali.
6. Con apposito Regolamento, approvato dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentita ciascuna Commissione di garanzia, sono regolate le fattispecie che comportano l’applicazione delle sanzioni e le modalità per la loro deliberazione. I provvedimenti sanzionatori sono deliberati nel rispetto del principio del contraddittorio. Il Regolamento disciplina altresì le modalità di convocazione e svolgimento delle sedute delle Commissioni ai diversi livelli, di assunzione delle decisioni, nonché di pubblicità delle stesse.
Articolo 66
(Poteri sostitutivi)
1. Per assicurare il regolare funzionamento della democrazia interna, in caso di necessità o di grave danno al Partito in seguito a ripetute violazioni statutarie o di gravi ripetute omissioni, previa richiesta del quaranta per cento dei membri dell’Assemblea provinciale o comunale o di circolo, e sentito il parere del relativo organismo di garanzia, l’Assemblea regionale può convocare un’elezione anticipata
dell’Assemblea e del Segretario provinciale, comunale o di circolo, individuando allo stesso tempo un organo collegiale di carattere commissariale.
2. Qualora il Presidente o Segretario non convochi l’Assemblea da lui presieduta entro i termini minimi previsti dallo Statuto o entro 20 giorni dalla richiesta presentata da uno dei soggetti previsti nello Statuto, vi provvede il Segretario dell’organo politico di livello superiore o, in caso di inadempienza dei vari livelli, la Commissione di Garanzia Regionale.
TITOLO IX
Norme finali e transitorie
Articolo 67
(Entrata in vigore e pubblicazione)
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua approvazione, decorso il termine previsto dall’articolo 11 dello Statuto nazionale, ed è pubblicato sul sito ufficiale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
2. Della pubblicazione dello Statuto regionale, effettuata a cura del Segretario regionale dopo la sua approvazione da parte dell’Assemblea, viene data ampia pubblicità attraverso gli organi di informazione del Partito e dei media nazionali e regionali.
3. Copia del presente Statuto è depositata presso la sede regionale del partito ed è l’atto recante il testo ufficiale.
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Statuto Regionale votato il 28.02.2010
Articolo 68
(Revisione dello Statuto)
1. Le modifiche del presente Statuto sono approvate dall’Assemblea regionale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti.
2. Le proposte di modifica devono essere sottoscritte da almeno un decimo dei componenti dell’Assemblea regionale.
3. La deliberazione di modifica dello Statuto regionale può essere sottoposta a referendum qualora non sia stata approvata dalla maggioranza dei due terzi dei componenti dell’Assemblea regionale.
4. Il referendum può essere richiesto entro novanta giorni dalla data della deliberazione che modifica lo Statuto da parte di:
a) un quinto dei componenti dell’Assemblea regionale;
b) un’Assemblea provinciale che abbia deliberato a maggioranza assoluta;
c) un numero di Assemblee comunali pari ad almeno un quinto delle Unioni comunali, che abbiano deliberato a maggioranza assoluta;
d) un decimo degli iscritti al Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
5. La deliberazione di modifica dello Statuto non produce effetto se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
6. L’organizzazione del referendum è di competenza del Segretario regionale. Il procedimento per la raccolta e l’esame delle sottoscrizioni per la proposta di referendum è disciplinato da un apposito regolamento approvato dall’Assemblea regionale, previo parere della Commissione regionale di garanzia.
Articolo 69
(Unione provinciale di Trieste)
1. In ragione delle caratteristiche territoriali, i circoli della circoscrizione della Provincia di Trieste possono dar vita all’Unione provinciale, senza costituire l’Unione comunale dei Circoli.
2. All’Unione provinciale di Trieste si applicano le disposizioni previste per l’Unione provinciale.
Articolo 70
(Prima elezione delle Assemblee provinciali, delle Assemblee Comunali, dei Coordinamenti dei Circoli)
1. Per la prima elezione successiva all’entrata in vigore dello Statuto del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia, il numero dei componenti di ciascuna Assemblea provinciale, di ciascuna Assemblea comunale e di ciascun Coordinamento di Circolo, è determinato da parte della rispettiva Assemblea attualmente in carica.
Articolo 71
(Cause di esclusione dall’Anagrafe degli iscritti e dall’Albo degli elettori)
1. La disciplina prevista dall’articolo 4, comma 3, del presente Statuto entra in vigore a partire dal novantesimo giorno dalla sua pubblicazione nel sito ufficiale del Partito Democratico del Friuli Venezia Giulia.
2. Entro il termine previsto al comma 1, gli eletti del Partito Democratico formalizzano la propria adesione al Gruppo consiliare del Partito Democratico della rispettiva Assemblea rappresentativa.
3. Entro il termine previsto al comma 1, gli iscritti e gli eletti del Partito Democratico comunicano al Segretario regionale copia delle dimissioni presentate al diverso partito o formazione politica a cui eventualmente siano iscritti.
Articolo 72
(Disposizioni transitorie sugli organi del Partito Democratico)
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Statuto Regionale votato il 28.02.2010
1. Gli organi regionali, provinciali, comunali e di circolo eletti o nominati prima dell’entrata in vigore dello Statuto regionale restano in carica fino alla prima scadenza utile successiva alla celebrazione del Congresso regionale ed assumono i poteri, le funzioni, i compiti e le responsabilità disciplinate dal presente Statuto; il Collegio regionale dei Garanti assume la denominazione di Commissione regionale di Garanzia.
2. I componenti dell’Assemblea regionale costituita in occasione dell’elezione del Segretario regionale il 25 ottobre 2009 esercitano tutti le medesime competenze e godono delle stesse prerogative. Le disposizioni di cui all’articolo 15 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell’Assemblea, successivo
all’approvazione del presente statuto.
Articolo 73
(Disposizioni sull’interpretazione)
1. Lo Statuto del Partito Democratico – Unione del Friuli Venezia Giulia è formulato nel quadro dei principi fondamentali contenuti nello Statuto nazionale, nel Codice etico e nel Manifesto dei valori, le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto con quelle del presente Statuto e dei relativi regolamenti, e costituiscono criterio interpretativo per queste ultime; per tutto quanto non è disciplinato dal presente Statuto si rinvia allo Statuto nazionale.